Fitosanitari: in vigore le regole per gli utilizzatori non professionali
Entrano in vigore il 1° maggio 2018 le nuove disposizioni per l’impiego dei prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori non professionali.
Il regolamento, contenuto nel Decreto n. 33 del 22 gennaio e pubblicato in GU n. 88 del 16 aprile 2018, recepisce quanto previsto dalla direttiva comunitaria 2009/126/CE che attribuisce agli stati membri la responsabilità di adottare provvedimenti specifici per l’impiego dei pesticidi.
In Italia le norme per l’impiego professionale, così come stabilite dalla direttiva CE, sono state messe in atto dal decreto del Ministero dell’Ambiente n. 150 del 14 Aagosto 2012 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.” Lo stesso decreto tuttavia non disciplina l’impiego dei prodotti fitosanitari, anche potenzialmente nocivi per la salute dell’uomo e dell’ambiente, per gli utilizzatori non professionali.
A colmare la lacuna e in considerazione di quanto disposto dalla normativa comunitaria, il provvedimento che entra in vigore il primo maggio regolamenta le misure per la corretta classificazione dei pericoli derivanti da esposizione a pesticidi, disciplina le modalità per il confezionamento e l’imballaggio e definisce i requisiti per il commercio e la vendita.
Utilizzatori non professionali
L’impiego di prodotti pesticidi può rappresentare un problema se non se ne conoscono le caratteristiche di pericolosità e se diffusi nell’ambiente da parte di utilizzatori che non hanno una specifica formazione in materia. L’utilizzo dei fitosanitari, se impiegati senza le dovute misure di prevenzione e di protezione, può portare a serie conseguenze per la salute dell’operatore, di tutti i soggetti che possono entrare in contatto con il principio attivo nocivo e dell’ambiente.
In questo contesto normativo il decreto di recente applicazione definisce l’utilizzatore non professionale come “la persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un’attività non professionale per il trattamento di piante, sia ornamentali che edibili, non destinate alla commercializzazione come pianta intera o parti di essa”. Ne fanno parte quindi tutti gli utilizzatori cosiddetti domestici, impegnati in attività di giardinaggio o di piccola coltivazione ad uso personale.
In proposito i prodotti pesticidi si distinguono in prodotti che possono essere impiegati su piante edibili, identificati in etichetta dalla sigla”PFnPE”, e da prodotti che possono essere impiegati esclusivamente su piante ornamentali in considerazione della tossicità intrinseca, identificati in etichetta dalla dicitura “PFnPO”.
Il consumatore è tenuto a verificare le indicazioni presenti in etichetta, che devono riportare obbligatoriamente la possibilità di utilizzo non professionale. È obbligo del produttore apporre le corrette informazioni sui prodotti, ed è obbligo del rivenditore identificare in modo inequivocabile i prodotti ad esclusivo uso non professionale, tenendoli separati da quelli invece destinati all’uso professionale. Il rivenditore inoltre è tenuto a dare indicazioni all’acquirente in merito alle corrette modalità di impiego, incluse le informazioni sui corretti quantitativi di prodotto da utilizzare in considerazione dell’estensione dell’area e della tipologia di piante da trattare.
In linea generale, come da raccomandazione definita nell’allegato al provvedimento, un pesticida non può essere destinato all’uso non professionale se richiede l’applicazione dei misure di protezione individuale, piuttosto che l’adozione di misure di precauzione per l’ambiente. È vietato inoltre miscelare diversi prodotti fitosanitari per renderli più efficaci e non possono essere commercializzati prodotti fitosanitari contenenti sostanze classificate come pericolose per la salute umana (cancerogene, mutagene, tossiche a lungo termine, esplosive, corrosive e sensibilizzanti).