Rinnovo autorizzazioni ponteggi, richieste, circolare Ministero Lavoro
Rinnovo autorizzazione ministeriale ponteggio. L’articolo 131, comma 2 del D.lgs. 81/2008 prevede che “Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego”. Al successivo comma 5 inoltre viene precisato che tale autorizzazione ha validità di dieci anni, al termine dei quali deve essere presentata formale istanza di rinnovo, pena la revoca dell’autorizzazione in corso.
Con lettera circolare n. 38 del 28 maggio 2018, il Ministero del Lavoro ha definito i criteri validi per le richieste dei rinnovi, formalizzando quanto previsto dal citato comma 5 e regolamentando modalità e tempistiche per il regolare inoltro delle istanze.
Obiettivo della circolare è anche quello di definire il perimetro di azione e i criteri di conformità dei ponteggi stessi, che col passare del tempo potrebbero non garantire più i requisiti di sicurezza richiesti in termini di stabilità e protezione dei lavoratori.
A fare ulteriore chiarezza è intervenuto nel frattempo anche il decreto interministeriale del 17 gennaio 2018, relativo all’aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”, che prevede che le verifiche della conformità delle strutture, ivi compresi quindi i ponteggi metallici e non, siano effettuate valutando anche l’evoluzione tecnologica, che potrebbe aver introdotto negli ultimi anni, soluzioni più efficaci e adeguate alla tutela della sicurezza degli operai nei cantieri edili.
Con l’obiettivo di individuare quindi i criteri di valutazione delle strutture, è stato costituito presso il Ministero del Lavoro un gruppo tecnico di esperti provenienti dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dall’Inail, dall’Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dal Ministero stesso. Il gruppo ha il compito iniziale di individuare i criteri di validazione delle autorizzazioni in corso, in relazione al passare degli anni, all’evoluzione tecnologica e a quanto previsto dalla più recente normativa in materia.
Autorizzazioni ministeriali ponteggi
Al fine quindi di verificare la rispondenza delle attuali autorizzazioni rispetto ai criteri individuati dal gruppo di lavoro, sarà necessario trasmettere l’istanza di rinnovo prevista dal comma 5, che gli attuali titolari interessati al rinnovo, dovranno inviare a mezzo posta all’indirizzo di posta elettronica certificata del ministero: dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it entro e non oltre il 15 giugno 2018.
La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- copia della precedente autorizzazione rilasciata dal Ministero;
- dichiarazione firmata dal rappresentante legale dell’impresa, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, che certifichi il mantenimento dei requisiti di sicurezza del ponteggio;
- dichiarazione, anch’essa resa ai sensi del medesimo d.P.R. n. 445/2000 e firmata dal rappresentante legale, che attesti che la produzione del ponteggio è ancora in corso.
La circolare precisa inoltre che tutte le istanze precedentemente inviate sono ritenute valide se corredate dalla documentazione sopra elencata, in caso non fossero corredate dei documenti prescritti questi dovranno essere prodotti dal titolare dell’autorizzazione e inviati a integrazione.
Tutte le autorizzazioni in vigore, per le quali non perverrà istanza di rinnovo entro i tempi utili, saranno revocate.