Inail, circolare prestazioni per mesotelioma non professionale, 2018-2020
Con lalettera circolare numero 36, l’INAIL ha fornito informazioni sull’applicazione di quanto previsto dalla Legge di bilancio 2018 (legge nr 205 del27 dicembre 2017), in relazione ai requisiti e alle modalità per poter accedere alle prestazioni una tantum in favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi per il triennio 2018-2020.
La circolare discende da un quadro normativo che origina dalla legge finanziaria del 2008 che ha istituito presso l’Inail il “Fondo per le vittime dell’amianto”, finanziato con risorse provenienti per tre quarti dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese. Successivamente la legge di stabilità del 2015 ha esteso le prestazioni erogate dal Fondo, inizialmente in via sperimentale per gli anni 2015-2017, anche ai malati di mesotelioma riconducibile a “rischio ambientale” o a “esposizione familiare”.
Il riconoscimento viene quindi corrisposto per “esposizione ambientale”, se il soggetto richiedente certifica la residenza sul territorio italiano in periodi compatibili con l’insorgenza di una patologia amianto-correlata. Viene inoltre corrisposto per “esposizione familiare”, qualora il soggetto richiedente attesti la convivenza sul territorio nazionale con il familiare affetto da patologia asbesto correlata, in un periodo in cui quest’ultimo era impiegato in una lavorazione che lo esponeva all’amianto
Come citato in premessa il comma 186 dell’articolo 1, della legge di bilancio 2018, ha previsto l’erogazione del beneficio assistenziale in favore dei malati di mesotelioma non professionale o ai loro eredi anche per il prossimo triennio 2018-2020. Hanno diritto alla prestazione nella misura riconosciuta di 5.600 euro per ogni anno del triennio i soggetti che, indipendentemente dalla loro cittadinanza, risultino aver contratto il mesotelioma contratto o i soggetti familiari che rispondano ai requisiti sopra descritti. Nell’ipotesi di decesso di tali soggetti, la prestazione viene estesa e ripartita tra gli eredi.
Viene precisato che la prestazione non è cumulabile con altri riconoscimenti per malattie asbesto correlate, come ad esempio la prestazione aggiuntiva erogata dallo stesso Fondo ai lavoratori vittime dell’amianto per esposizione di natura professionale prevista dal decreto interministeriale nr 303 del 12 gennaio 2011.
Per poter accedere al riconoscimento è necessario scaricare dalla lettera circolare INAIL il modulo allegato (mod 190), che certifica il possesso dei requisiti e deve essere corredato della documentazione sanitaria attestante la malattia. Gli eredi dovranno utilizzare invece il modello 190E, che dovrà essere trasmesso entro 90 giorni dal decesso del soggetto avente il diritto originale. Le domande devono essere inoltrate alla sede territoriale Inail competente per domicilio tramite raccomandata a/r o posta certificata. In caso di verifica positiva della pratica INAIL erogherà il beneficio entro 90 giorni dalla presentazione, in caso invece di richieste ulteriori o di documentazione carente, sarà necessario trasmettere la dovuta integrazione che dovrà essere fornita entro il termine di 15 giorni.
Per ogni richiesta di chiarimento o di problematiche che dovessero emergere sulla documentazione da allegare alle domande, sarà possibile fare riferimento alla Sovrintendenza sanitaria centrale, al seguente indirizzo di posta elettronica: sovrsancentrale@inail.it.