Lavoratori agricoli, modalità invio telematico denunce infortuni
Come noto a decorrere dal 23 dicembre 2015, non è più obbligatoria la tenuta del registro infortuni in formato cartaceo secondo quanto previsto dal D.Lgs. 151/2015. Inoltre dal 22 marzo 2016 è decaduto anche l’obbligo per i Datori di Lavoro di trasmettere all’INAIL il certificato medico rilasciato dall’ente sanitario o dal medico, che attesti la prognosi degli infortuni occorsi ai lavoratori durante le attività lavorative o in itinere, dal momento che la trasmissione avviene ora in forma telematica caricando direttamente il certificato sul portale apposito messo a disposizione dall’Istituto Assicurativo Nazionale.
All’interno di tale contesto normativo, e in risposta a quanto previsto dallo specifico decreto di telematizzazione del 22 luglio 2011 (“Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 5-bis del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”) pubblicato in GU numero 267 del 16 novembre 2011, si inseriscono una serie di iniziative promosse dall’INAIL rivolte a informatizzare i processi di comunicazione, nell’ottica di renderli maggiormente tracciabili e più rapidi.
Con la recente lettera circolare numero 37 del 24 settembre 2018, l’istituto assicurativo nazionale ha quindi reso noto lo sviluppo e l’entrata in vigore di un nuovo applicativo, disponibile sul portale istituzionale, finalizzato alla trasmissione delle comunicazioni/denunce di infortuni per i datori di lavoro del settore agricolo.
Vediamo di seguito le principali caratteristiche del nuovo servizio.
Soggetti interessati. Sono tenuti all’obbligo di denuncia i datori di lavoro inquadrati, ai fini previdenziali e assicurativi, nel settore agricoltura e registrati negli appositi archivi dell’Inps. L’Inps provvede sia alla riscossione dei contributi di previdenza e assistenza sociale e assicurativi, sia all’accertamento dell’appartenenza al settore agricoltura. La denuncia/comunicazione può essere effettuata anche dagli intermediari e dai loro delegati.
Istruzioni per l’accesso. Per poter accedere al servizio è necessario essere in possesso del profilo di “Utente con credenziali dispositive”, acquisibile tramite il servizio “Richiedi credenziali dispositive” disponibile sul portale www.inail.it, oppure effettuando l’accesso tramite Spid, Pin Inps o Carta Nazionale dei Servizi (Cns). In alternativa è possibile anche presentare la domanda di accesso direttamente presso la sede INAIL di competenza territoriale.
Gli intermediari possono accedere al servizio utilizzando le credenziali già in loro possesso impiegate per effettuare gli adempimenti per conto delle aziende per le quali hanno delega.
Modalità di inserimento dei dati. Una volta effettuato l’accesso al nuovo servizio, verranno visualizzati in automatico i campi codice fiscale utente, precompilato e non editabile, e codice fiscale azienda, da compilare. A questo punto sarà possibile inserire una nuova denuncia accedendo alla voce “Nuova denuncia/comunicazione di infortunio online” e inserendo il codice fiscale del lavoratore infortunato, la data evento e le altre informazioni e richieste.
Istruzioni per il lavoratore. Il lavoratore interessato dall’infortunio deve fornire all’azienda il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi, assolvendo in questo modo l’obbligo di immediata comunicazione al datore di lavoro. Nel caso in cui non disponga del numero del certificato medico, si dovrà provvedere a inviare all’azienda il certificato medico in forma cartacea.
Assistenza. Oltre alle guide operative e al servizio telematico “Inail risponde”, è possibile contattare telefonicamente il Conctat Center Inail, al numero 06.6001, che fornirà informazioni generali e assistenza sulla procedura di acquisizione delle credenziali o sull’utilizzo degli applicativi.