Dichiarazione reddituale per divieto cumulo pensione e lavoro autonomo

Dichiarazione reddituale per divieto cumulo pensione e lavoro autonomo

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Dichiarazione redditi, divieto cumulo pensione e lavoro autonomo. Secondo quanto previsto dall’articolo 10 del D.Lgs n. 503 del 30 dicembre 1992, “Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, i redditi da lavoro autonomo non sono cumulabili con quelli da pensioni. In aggiunta lo stesso comma 4 prevede che per rispettare tale divieto i titolari di pensione siano tenuti a fornire all’ente erogatore del sussidio la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente, entro gli stessi termini previsti per la dichiarazione Irpef.

In considerazione di tale scadenza per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi conseguiti nel corso dell’anno 2017, deve essere presentata entro il 31 ottobre 2018 da parte di tutti i soggetti titolari di pensione che abbiano percepito redditi da lavoro autonomo nell’anno 2017.

Indicazioni Inps

Inps ha pubblicato con messaggio n. 4018 del 29 ottobre 2018, le indicazioni operative per i pensionati soggetti all’obbligo di comunicazione per i redditi conseguiti nel 2017.

Non risultano tenuti all’obbligo di dichiarazione, poiché esenti dal divieto di cumulabilità introdotto dal d.lgs. 503/92, i pensionati che ricadono in una delle seguenti categorie:

  • i titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
  • i titolari di pensione di vecchiaia. Le pensioni di anzianità sono infatti interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 72 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000;
  • i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo. Anche per questa tipologia di sussidio vi è la possibilità del cumulo per effetto di quanto previsto dall’articolo 19 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008;
  • i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima. Come già disciplinato dalla lettera circolare INPS n. 108 del 9 dicembre 2008;
  • i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’INAIL, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Gli altri soggetti titolari di pensione sono invece tenuti alla dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo e del reddito di impresa, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali deducibili.

La dichiarazione può essere trasmessa in modalità telematica accedendo con le credenziali dispositive al portale Inps e quindi alla sezione Dichiarazione Reddituale – Red Semplificato” (per la dichiarazione Red) nell’elenco “Tutti i servizi”.

La dichiarazione potrà essere effettuata anche tramite il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) e al numero 06 164 164, per i soli utenti muniti di Pin dispositivo.

Per i titolari di pensione che omettano di dichiarare i redditi sono previste sanzioni che comportano il prelievo diretto da parte dell’Inps sulle rate di pensione erogate, per un importo pari al corrispettivo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione omessa.