Norme tecniche prevenzione incendi attività commerciali
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr 281 del 03 dicembre 2018 il Decreto del 23 novembre 2018 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell’articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 – modifiche al decreto 3 agosto 2015”.
La pubblicazione del provvedimento discende da quanto disposto nel 2015 dal decreto del Ministero dell’Interno del 03 agosto che ha rivisitato l’insieme delle Regole Tecniche Orizzontali (RTO) trasversali ad una eterogena gamma di attività, ai sensi di quanto previsto dal decreto di riorganizzazione del corpo nazionale dei Vigili del fuoco nr 139 dell’9 marzo 2006.
Lo stesso provvedimento del 2015 ha introdotto la possibilità di disciplinare nel dettaglio alcune misure dedicate a specifiche tipologie di attività, che necessitano di integrazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto dalle RTO e che, in considerazione della specificità di settore, vengono definite Regole Tecniche Verticali (RTV).
In particolare, il recente decreto di inizio dicembre, si inserisce in un contesto già normato sia dalle RTO che nello specifico di settore da quanto previsto dal precedente decreto del Ministro dell’interno del 27 luglio 2010 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq” che non viene comunque abrogato, ma integrato in considerazione di quanto disposto dal decreto sulle RTO del 03 agosto 2015.
Le nuove disposizioni si applicano agli esercizi commerciale con superficie superiore ai 400 metri quadrati ed entrano in vigore al trentesimo giorno dalla pubblicazione. Gli esercizi commerciali vengono innanzitutto classificati in considerazione della quota di piani e della superficie complessiva occupata da tutte le aree di pertinenza, che vengono raggruppate in zone funzionali alla specifica destinazione d’uso e alla presenza di persone.
Si individuano quindi le aree destinate al pubblico, quelle destinate esclusivamente al personale di lavoro, quelle destinate al deposito e al magazzino, quelle in cui vengono effettuate attività di carico e scarico e i locali destinati ad ospitare gli impianti tecnici. Per ognuna di queste aree sono definite nell’allegato I del provvedimento le specifiche misure di reazione e resistenza al fuoco, di compartimentazione, di esodo e di controllo di un incendio.
Le misure descritte nel provvedimento vanno a integrare e modificare quelle che già regolamentano le RTO, nuovo capitolo «V.8 – Attività commerciali», e viene aggiunta la categoria di attività settoriale in calce a quelle individuate dal nuovo regolamento di prevenzione incendi (D.Lgs 151/2011) con il numero 69, che prevede l’applicabilità sia agli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore del recente decreto che a quelle di nuova realizzazione.