Le proroghe per l’autoliquidazione Inail 2018-2019

Le proroghe per l’autoliquidazione Inail 2018-2019

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Il comma 1121 dell’articolo 1 della legge 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019) prevede la riduzione di alcuni profili tariffari INAIL, relativi ai versamenti dei premi in autoliquidazione dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.  La revisione al ribasso delle tariffe prevista dalla legge di bilancio è estesa a tutto il 2021, a decorrere dall’inizio dell’anno 2019, e lascia aperta comunque la possibilità di una manovra di rettifica in caso si verificasse in corso d’opera, la non sostenibilità della revisione nell’ipotesi di “di accertato significativo scostamento negativo dell’andamento delle entrate, tale da compromettere l’equilibrio economico-finanziario della gestione assicurativa” (comma 1124, art 1).

Al fine di consentire l’applicazione degli adeguamenti approvati il 30 dicembre 2018, si è reso necessario prevedere una proroga dei pagamenti dovuti a inizio anno, con l’obiettivo di consentire all’Istituto di aggiornare i profili tariffari rispetto alle nuove disposizioni. Come quindi già disposto dallo stesso comma 1125 viene posticipato al 31 marzo 2019 il termine per la comunicazione ai datori di lavoro e ai consulenti, degli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo per gli ambiti di applicazione interessati dalla disposizione di legge (“Industria”, “Artigianato”, “Terziario” ed “Altre Attività”, per il solo versamento della tariffa ordinaria, e settori unitari artigiani e “navigazione” per la tariffa dei premi speciali.)

Le disposizioni di proroga previste dal citato comma 1125 sono state recepite dall’Inail che ne ha dato formale evidenza con nota pubblicata sul portale istituzionale in data 04 gennaio 2019. In conseguenza del differimento al 31 marzo 2019 per il termine entro cui verranno comunicati i criteri di calcolo, vengono rinviate anche le scadenze per il pagamento dei relativi premi e per l’inoltro delle comunicazioni necessarie e previste per legge.

In particolare, la scadenza per la trasmissione della comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, viene posticipato al 16 maggio 2019. La scadenza per il pagamento mediante F24 e F24EP, dei versamenti ordinari e dei premi speciali sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima rata in caso di rateazione è stata anch’essa rinviata al 16 maggio 2019.

Il termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni riconosciute ai dipendenti è stato di conseguenza posticipato dal 28 febbraio 2019 al 16 maggio 2019.

Le disposizioni di proroga non interessano i pagamenti relativi alle gestioni attualmente non coinvolte nel provvedimento di riduzione dei premi, per le quali in attesa di nuove indicazioni, continuano a restare valide almeno per l’anno 2019 le scadenze abituali. Per queste gestioni (polizze scuole, gli apparecchi rx, le sostanze radioattive, i pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai, vetturini e ippotrasportatori), rimane invariata la riduzione introdotta dalla legge 147/2013 che per l’anno in corso è pari al 15,24%.

Analogamente e fino a nuova disposizione, restano invariati anche i criteri e i termini di pagamento per i versamenti relativi ai lavoratori somministrati dovuti per il IV trimestre 2018.

Ulteriori informazioni dettagliate sugli adempienti specifici previsti per ogni scadenza sono consultabili direttamente sul portale dell’IANIL nella pagina dedicata alle autoliquidazioni.