Quota 100, pensione, chiarimenti Inps sulle modalità per la presentazione delle domande

Quota 100, pensione, chiarimenti Inps sulle modalità per la presentazione delle domande

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Con la comunicazione numero 395 del 29 gennaio 2019, Inps ha chiarito –  in attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni – le modalità per la presentazione delle domande di pensionamento anticipato, in relazione a quanto previsto dal decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28/01/2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”.

In particolare, il citato decreto in vigore dal 29 gennaio 2019 prevede che:

  • in via sperimentale per il triennio 2019-2021, i soggetti iscritti alle forme pensionistiche gestite dall’Inps o alla gestione separata, possano avere diritto alla pensione anticipata al raggiungimento dei 62 anni di età e con una contribuzione minima di almeno 38 anni, la cosiddetta “quota 100”. (articolo 14);
  • indipendentemente dall’età anagrafica avranno comunque diritto al pensionamento anticipato i soggetti iscritti alle forme pensionistiche gestite dall’Inps o in gestione separata, che abbiano versato contributi per 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, per il periodo 2019-2026. (articolo 15);
  • l’opzione donna consente alle lavoratrici di poter accedere al pensionamento anticipato a condizioni più favorevoli. In particolare, l’articolo 16 prevede che per il periodo 2019-2026 le lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni, se lavoratrici dipendenti, e 59 anni, se lavoratrici autonome, possano accedere al beneficio di anticipo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo n. 1804 del 30 aprile 1997.

Le domande possono essere presentate direttamente dal cittadino in possesso dei requisiti previsti, piuttosto che tramite i Patronati o altri soggetti abilitati alla intermediazione o, in alternativa, contattando i servizi del Contact center Inps.

In caso di presentazione diretta da parte dell’utente, le modalità di inoltro delle domande, così come illustrato dalla circolare395, prevedono l’accesso al portale dell’Inps con le credenziali identificative in possesso dell’utente (Pin rilasciato dall’Inps, Spid o Carta nazionale dei servizi) e quindi alla sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Ecocert, Ape Sociale e Beneficio precoci”

Una volta effettuato l’accesso alla sezione, l’utente che intende presentare la domanda di anticipo dovrà selezionare l’opzione “nuova domanda” e individuare la categoria di beneficio a cui si intende accedere tra le alternative sopra elencate e disponibili sul portale:

  • per la pensione “quota 100” accedere in sequenza alle voci: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Requisito quota 100”;
  • per il pensionamento anticipato per anzianità contributiva” Accedere in sequenza alle voci: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Ordinaria”;
  • per la “opzione donna” accedere in sequenza alle voci: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Contributivo sperimentale lavoratrici”.

Successivamente, per tutti e tre i casi, occorre selezionare il Fondo e la Gestione di liquidazione.