Assegni familiari, nuove modalità di presentazione delle domande 2019
Con la circolare nr 45 del 22 marzo 2019, l’INPS ha fornito le nuove indicazioni per la presentazione delle domande per gli assegni nucleo familiare, che dal 2019 comportano novità sia per i Datori di Lavoro che per i lavoratori.
Il diritto al ricevimento degli assegni familiari deriva da quanto disposto dall’articolo 2 del decreto-legge nr 69 del 13 marzo 1988, che disciplina le modalità, gli aventi diritto e il campo di applicazione della retribuzione aggiuntiva, dovuta ai prestatori d’opera contestualmente alla retribuzione mensile, per mezzo del datore di Lavoro che anticipa quanto calcolato in busta paga, salvo conguaglio da parte dell’ente di previdenza sociale.
Le novità introdotte per l’anno 2019 riguardano i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo, che dovranno, a far data dal 01 aprile, presentare le domande direttamente all’INPS per via telematica e non più ai datori di lavoro. Tale modifica garantisce la correttezza dei calcoli dell’importo spettante e stabilisce quindi un rapporto diretto tra lavoratore e Istituto di Previdenza.
Le domande già presentate ai datori di Lavoro prima del 1° aprile 2019, valide per il periodo di copertura che intercorre tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019 o per gli anni precedenti, non dovranno essere ritirate ma saranno gestite direttamente dalle aziende con le modalità in vigore in passato che prevedono l’erogazione dell’importo dovuto, calcolato sulla base delle dichiarazioni presenti nella domanda, con il relativo conguaglio.
La trasmissione diretta consentirà all’INPS di effettuare il calcolo preciso degli importi dovuti, sulla base della composizione del nucleo familiare e delle retribuzioni degli anni precedenti. L’Istituto comunicherà all’utente soltanto l’eventuale rifiuto della prestazione in caso di assenza dei requisiti necessari per ricevere la prestazione.
Alcune situazioni specifiche del nucleo familiare prevedono che venga preventivamente autorizzata l’erogazione dell’assegno presentando la richiesta di autorizzazione mediante la procedura telematica “Autorizzazione ANF” corredata dell’eventuale documentazione, che se accolta consentirà l’erogazione diretta dell’importo spettante, senza ulteriore comunicazione.
Gli importi calcolati dall’Istituto saranno erogati in busta paga con frequenza mensile e consultabili sia dal lavoratore che dalle aziende direttamente dal portale telematico INPS. Le aziende erogheranno gli importi sulla base della tipologia di contratto e della presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. Eventuali somme arretrate saranno erogate da parte del Datore di Lavoro presso cui si prestava l’attività nei periodi di riferimento della richiesta.
I lavoratori appartenenti al settore agricolo continuano invece a presentare le domande seguendo la precedente modalità cartacea compilando il modello “ANF/DIP” (SR16).