Dal 9 agosto in vigore il nuovo regolamento per la vendita dei prodotti da costruzione
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 106/2017 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, sono state disciplinate le condizioni per la vendita dei prodotti da costruzione, in adeguamento alla normativa comunitaria per un maggior allineamento in materia alle disposizioni internazionali.
Il provvedimento, entrerà in vigore ufficialmente il 9 agosto 2017, e regolamenta le modalità di immissione sul mercato dei prodotti per l’edilizia, definisce le competenze degli organismi accreditati al rilascio delle autorizzazioni, disciplina gli obblighi dei soggetti coinvolti (fabbricanti, operatori economici, direttori dei lavori, direttori dell’esecuzione, collaudatori ed utilizzatori) ed introduce le sanzioni in caso di mancato rispetto delle disposizioni previste.
Per meglio inquadrare le linee guida definite nel provvedimento, occorre citare alcune definizioni utili per creare un linguaggio comune e convenzionato:
- L’organismo unico nazionale di accreditamento, è l’organismo designato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge nr 99 del 23 luglio 2009, (“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché’ in materia di energia”), che prevede l’insediamento presso il Ministero dell’Economia di un apposito comitato autorizzato al rilascio delle certificazioni nei confronti di organismi accreditati affinché possano, a loro volta, certificare la conformità dei prodotti.
- L’accreditamento, è l’attestazione da parte dell’Organismo Unico che certifica che un determinato organismo di valutazione soddisfi i requisiti normati dal Regolamento Comunitario.
- L’autorizzazione, è il permesso di commercializzazione rilasciato ad un organismo che intende essere notificato
- La notifica: è l’iscrizione nell’elenco dei soggetti autorizzati e la successiva comunicazione alle amministrazioni Competenti
- Le amministrazioni competenti: il Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per materiali e prodotti per uso strutturale, il Ministero dell’interno per i materiali e prodotti per uso antincendio ed il Ministero dello sviluppo economico per gli aspetti relativi alla sicurezza, salute e protezione dell’ambiente.
- Gli organismi notificati, sono i soggetti accreditati che sono autorizzati dalle Amministrazioni Competenti alla commercializzazione dei prodotti.
Tra gli obblighi del fabbricante, soggetto anche eventualmente a pesanti sanzioni se non rispettato, vi è quello di produrre la “dichiarazione di prestazione”, un documento che prevede la descrizione dettagliata delle caratteristiche del prodotto ed è necessario per l’apposizione della certificazione di conformità CE, le uniche eccezioni a tale disposizione sono quelle previste dall’art 5 del REG UE 305/11, applicabili qualora il prodotto da costruzione sia fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie, piuttosto che fabbricato in cantiere o con metodi tradizionali rivolti alla conservazione del patrimonio.
Le autorizzazioni (accreditamenti) per la vendita dei prodotti, esaminate la dichiarazione di cui sopra, vengono quindi rilasciate da parte delle amministrazioni competenti di riferimento con durata quadriennale rinnovabili alla scadenza, gli accreditamenti sono propedeutici alla notifica che consente al soggetto produttore di commercializzare il prodotto senza dover passare attraverso il processo di valutazione specifico per il prodotto.
Per poter accedere alla procedura di notifica un soggetto richiedente dovrà presentare apposita domanda al Ministero di competenza compilando in tutte le sue parti il modulo di cui all’allegato A del provvedimento, ed integrandolo con le eventuali documentazioni richieste.
Se la notifica riguarda un prodotto regolamentato da convenzione, i cui testi ed elenchi sono consultabili sui portali telematici delle amministrazioni competenti, si dovrà seguire la procedura relativa ad un certificato di accreditamento già e emesso (art. 11), se invece non esiste certificato di accreditamento la procedura seguirà l’iter definito dall’articolo 12 e sarà soggetta quindi a valutazione specifica del rispetto dei requisiti di base del prodotto.
La responsabilità della vigilanza sui prodotti è in carico alle amministrazioni competenti, che possono effettuare ispezioni con o senza preavviso, di tipo documentale, prelevando dei campioni dei prodotti, ed effettuando sopralluoghi nei siti produttivi o presso i cantieri.
Nel caso in corso di ispezione dovessero essere rilevate delle violazioni della norma, il produttore sarà inizialmente richiamato all’adozione delle necessarie misure correttive, e successivamente in caso di persistenza della non conformità si potrà procedere alla revoca della notifica ed eventualmente del certificato di accreditamento, con conseguente ritiro dal mercato del prodotto non conforme.