Sanzioni lavoro nero, sentenza 254 novembre 2014, nota Inail

Sanzioni lavoro nero, sentenza 254 novembre 2014, nota Inail

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Con la sentenza della Corte Costituzionale n°254 del 13 novembre 2014, sono state modificate alcune misure relative agli importi delle sanzioni per i datori di lavoro che erano stati condannati a pene risarcitorie per avere assunto lavoratori in nero; vediamo di seguito le variazioni apportate e gli effetti sulla normativa del lavoro.  (Leggi: circolare Inail n.31 del 28 luglio 2017).

La sopracitata sentenza 254 ha giudicato illegittima l’applicazione di una parte dell’art 36 bis comma 7, lettera a), del decreto legge 4 luglio 2006, n°223 convertito, con modificazioni, dalla legge n°248 del 4 agosto 2006, che a sua volta andava a modificare quanto previsto dal decreto legge n°12 del 22 febbraio 2002, che al comma 3 dell’articolo 3, disciplinava le sanzioni previste per gli omessi versamenti contributivi derivanti dalle assunzioni in nero.

In particolare, la misura contestata dalla Corte Costituzionale è riferita alla modifica apportata con l’articolo 36 bis, con cui si sancisce che “L’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente [in nero n.d.a] non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.”

L’analisi della Corte si fonda sul principio che le sanzioni afferenti al codice civile hanno, per loro natura costituzionale, una funzione essenzialmente di tipo risarcitorio e che quindi “essendo volte a quantificare, in via preventiva e forfettaria, il danno subito dall’ente previdenziale, la previsione di una soglia minima disancorata dalla durata della prestazione lavorativa accertata, dalla quale dipende l’entità dell’inadempimento contributivo e del relativo danno, è irragionevole.”

Non si può quindi attribuire un valore a un mancato versamento se non vi è un dato oggettivo della durata del mancato versamento stesso, che costituisce un mancato apporto di contributi all’ente previdenziale e che non può essere quantificato indipendentemente dal numero di giorni omessi dal pagamento.

Lavoro nero sanzioni datore di lavoro

Il regime sanzionatorio dichiarato illegittimo è rimasto in vigore dal 12 agosto 2006 al 23 novembre 2010 ed è stato quindi abrogato dalla legge nr 183 del 4 novembre 2010 che ha introdotto un nuovo regime sanzionatorio che è rimasto a sua volta in vigore dal 24 novembre 2010 al 23 settembre 2015. Il nuovo regime prevede che, per omessi versamenti dei lavoratori in nero, siano applicate le sanzioni civili già previste dalla legge nr 388 del 23 dicembre 2000 nella misura “del 30 per cento in ragione d’anno della contribuzione evasa, fino a un massimo del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”. Era in aggiunta qui previsto anche un aumento del 50 per cento sugli importi così calcolati, ma tale maggiorazione è stata abrogata dall’art 22 del d.lgs. 151 del 2015.

Tale regime quindi, tuttora vigente, si applica a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati a partire dal giorno 24 settembre 2015, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni introdotte dal decreto 151, mentre dalla data di emissione della sentenza della Corte, quindi dal 20 novembre 2014, non può più essere applicato il regime sanzionatorio previsto dall’articolo 36 bis.

L’attuale disciplina prevede che siano applicate esclusivamente le sanzioni originali introdotte dalla legge 388 del 23/12/2000.

In generale, e conformemente a quanto previsto dal comma 3 dell’art 30 della legge 87 dell’11 marzo 1953, gli effetti delle sentenze pronunciate dalla Corte di Costituzione, hanno effetto retroattivo, salvo che per le situazioni giuridiche passate in giudicato.

Domande rimborsi

Per effetto di ciò quindi, per i casi sui quali pendevano giudizi sanabili in forma retroattiva, è stato predisposto che le sedi degli enti previdenziali provvedessero immediatamente a calcolare gli importi illegittimamente percepiti per effetto della legge 223 del 2006, rivedendo le sanzioni invece ai sensi di quanto previsto dalla legge 388 del 2000, e rimborsando l’eventuale differenza previa ricezione di adeguata domanda da parte dei soggetti lesi alla sede INAIL di competenza.

Il termine per la presentazione delle domande è stabilito in dieci anni dalla data del versamento, (C.C. art 2946); e non sono rimborsabili le differenze relative a contenziosi passati in giudicato, o richieste da società cancellate dal registro delle imprese ai sensi dell’art 2495 del codice civile.