Circolare Inail prestazioni economiche per lavoratori minorenni, giudice tutelare
INAIL ha emesso una lettera circolare (n.34 del 1° settembre 2017) per chiarire alcuni aspetti relativi all’erogazione delle rendite in caso di infortuni nei confronti di lavoratori minorenni, con l’obiettivo di fornire indicazioni in merito ai casi in cui sia necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare rispetto a quelli in cui sia possibile l’erogazione diretta.
In particolare le indicazioni nascono dalla lettura dell’articolo 320 del Codice Civile, che disciplina gli interventi del giudice tutelare a garanzia del patrimonio di un minorenne, quindi in tutte quelle situazioni non ricadenti nella ordinaria amministrazione.
L’articolo 320, in merito, dispone che: “i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. […] I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare. I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l’impiego”.
A questo proposito il punto è di cercare di fare chiarezza in merito a come possano essere considerate le rendite INAIL all’interno della definizione di cui sopra.
Circolare Inail
Nella circolare si distinguono quattro tipologie di casi:
- Indennità per inabilità temporanea assoluta.
In questo caso l’indennità è assimilabile a tutti gli effetti ad una rendita retributiva, assoggettata all’IRPEF e analoga ad una retribuzione per una prestazione; in tale senso così come la stessa retribuzione viene percepita direttamente dal lavoratore, anche se minorenne, anche l’indennità segue la stessa procedura senza che vi sia necessità che intervenga un genitore e senza obbligo di acquisire l’autorizzazione del giudice tutelare.
- Rendita diretta.
A differenza dell’indennità, una ipotesi di rendita diretta non si configura come una sostituzione della retribuzione salariale, ma piuttosto come una prestazione rateale che ricade nell’ambito della ordinaria amministrazione gestibile, ai sensi dell’articolo 320, direttamente da un genitore o da un tutore. La rendita diretta quindi non può essere erogata direttamente al minorenne, ma deve essere riscossa dal genitore che ne eserciti la patria potestà.
Configurandosi come atto di ordinaria amministrazione, non è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare, anche nel caso in cui ratei arretrati vengano corrisposti in una unica soluzione, andando quindi a costituire un capitale suscettibile di investimento fruttifero.
Solo nel caso di un minorenne emancipato, ai sensi del dell’art. 394, comma 1, del Codice Civile, la rendita diretta potrà essere riscossa direttamente dal minorenne.
- Indennizzo in capitale del danno biologico.
Analogamente alla rendita diretta, anche la prestazione di indennizzo per danno biologico non si configura come una sostituzione della retribuzione e quindi non può essere riscossa direttamente dal minorenne ma da un genitore o da un tutore; tuttavia tale prestazione ha l’obiettivo di garantire al soggetto che la percepisce, i mezzi nel tempo per far fornite alle conseguenze del danno subito; al fine quindi di assicurare che tale somma sia effettivamente utilizzata per gli scopi per i quali viene erogata, è necessaria la preventiva autorizzazione da parte del giudice tutelare
Nel caso di un minorenne emancipato, l’indennizzo potrà essere riscosso direttamente dal minorenne senza che sia necessaria l’autorizzazione del giudice.
- Rendita a superstiti e prestazioni una tantum per il sostegno delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.
Anche in questo caso valgono le considerazioni illustrate per l’erogazione della rendita diretta, in quanto le prestazioni di questo tipo sono rivolte ai superstiti ed alle famiglie, condizioni adeguate alle esigenze di vita.
In questa ottica, come per la prestazione diretta, non è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare e l’erogazione può essere riscossa da un genitore o da un tutore.
- Ratei di rendita diretta maturati e non riscossi dal genitore deceduto.
In questo caso la prestazione si configura come eredità, e di conseguenza, non rientrando nei casi di ordinaria amministrazione, si rende necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione da parte del giudice tutelare per la riscossione da parte del minorenne, anche nel caso di emancipazione.