Trattamento speciale disoccupazione edilizia, nota Inps
Il trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia, disciplinato dalla legge n. 223 del 23 luglio 1991 Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro ed in particolare dall’art. 11 che definisce che i lavoratori del compartimento edile in stato di disoccupazione hanno diritto al trattamento speciale se nel biennio antecedente alla data di cessazione del rapporto di lavoro sono stati versati o siano da versare almeno dieci contributi mensili o quarantatré settimanali all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione, al comma 2 definisce che qualora sia accertato uno stato di crisi finanziaria “ai lavoratori edili che siano stati impegnati, per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati dopo che l’avanzamento dei lavori edili abbia superato il settanta per cento, il trattamento speciale di disoccupazione è previsto dall’articolo 7, e per un periodo non superiore a diciotto mesi elevabile a ventisette”.
La circolare INPS n. 2 del 07 gennaio 2013, ha stabilito al punto 3.3, l’abrogazione di tale trattamento a far data dal 01 gennaio 2017, conformemente a quanto previsto dall’articolo unico, comma 250, lett. h), della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228. Con la medesima circolare l’INPS ha inoltre definito che si sarebbero potute accettare, ai fini dl riconoscimento del trattamento, le sole domande riguardanti licenziamenti avvenuti entro il 30 dicembre 2016.
In seguito tuttavia ad alcune richieste di chiarimenti pervenute all’Istituto stesso di Previdenza Sociale, derivanti dall’applicazione di norme che, successivamente alla pubblicazione della circolare, hanno concesso il beneficio del trattamento anche per licenziamenti occorsi successivamente alla data di fine anno 2016, è stato emesso il comunicato in data 20 settembre 2017 (comunicato nr 3616), con il quale chiarisce che “Raggiunti i requisiti necessari all’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione entro la data del 31.12.2016, il diritto alla concessione del trattamento speciale di disoccupazione, per un periodo di 27 o 18 mesi, si estende anche ai lavoratori licenziati entro il semestre successivo, impegnati nelle stesse opere, anche se il licenziamento avviene dopo il 31.12.2016″.
In considerazione quindi delle pratiche sindacali intercorse nei casi in cui i lavoratori del settore edile fossero impegnati in attività edilizie che si sono completate successivamente alla fine dell’anno 2016, e del fatto che non tutte le domande per il riconoscimento del trattamento sono state inviate entro i termini previsti per tale motivo, il trattamento viene esteso per i sei mesi successivi, quindi per i licenziamenti avvenuti entro il 30 giugno 2017.