Pubblicato il 14°elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche

Pubblicato il 14°elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche

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Il decreto del Ministero del Lavoro emesso di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia dell’11 aprile 2011, regolamenta la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.

In particolare all’allegato VII del testo Unico per la sicurezza vengono elencate le apparecchiature per le quali è richiesta la verifica periodica, che in considerazione della particolare pericolosità piuttosto che dei rischi associati alla specifica tipologia di esercizio in funzione anche alle modalità di impiego, devono essere eseguite da aziende certificate in possesso dei requisiti tecnici e normativi definiti dall’allegato I dello stesso decreto del 2011. Inoltre il comma 4 dell’articolo 1 del decreto prevede che, in alternativa alle funzioni pubbliche preposte alle verifiche (INAIL, ASL o ARPA), sia istituito un elenco di soggetti certificati ed in possesso di regolare abilitazione dei quali potersi avvalere per effettuare le verifiche, tale elenco ha validità di cinque anni e l’iscrizione da parte dei soggetti aventi diritto, può essere rinnovata al termine del quinquennio, previa presentazione di apposita istanza che certifichi il mantenimento dei requisiti iniziali (punto .1 allegato III).

Elenco 2017

In considerazioni di tale quadro normativo è stato pubblicato con il decreto del 20 settembre 2017, il nuovo e quattordicesimo elenco dei soggetti abilitati che sostituisce il precedente elenco emesso il 09 settembre 2016.

Gli abilitati vengono enumerati nell’articolo I. All’articolo II del decreto vengono elencati i soggetti che hanno richiesto ed ottenuto una variazione rispetto all’elenco precedente, e che quindi estendono il loro campo di azione in funzione delle istanze di variazione inoltrate.

All’articolo III viene estesa la proroga riconosciuta con il decreto nr 35 del 17 maggio 2017, a quei soggetti per i quali la validazione della documentazione risulta ancora attualmente al vaglio della Commissione preposta alle verifiche documentali, la proroga di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della circolare, si aggiunge a quella di centoventi giorni già concessa lo scorso maggio.

Infine l’articolo V richiama i soggetti agli obblighi loro ascritti, che sono sostanzialmente riconducibili alla tenuta della registrazione mediante apposito registro, delle verifiche effettuate per almeno dieci anni, ed alla relativa messa a disposizione dei documenti, su richiesta delle autorità ispettive.