Credito di imposta amianto, codice richieste
Conformemente a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 56 della Legge 221 del 28 dicembre 2015 sono stati comunicate da parte dell’Agenzia delle Entrate, le modalità per poter accedere all’agevolazione fiscale per le detrazioni in compensazione a copertura parziale degli interventi di bonifica e di rimozione di strutture contenenti amianto.
Il beneficio fiscale sarà utilizzabile solo attraverso compilazione del modello F24, indicando il codice tributo n. 6877, e la dicitura “Credito d’imposta per interventi di bonifica dall’amianto – articolo 56, comma 1, legge 28 dicembre 2015, n. 221”. Il codice tributo sarà accessibile dalla sezione “Erario”, indicando il valore dell’importo oggetto della agevolazione nella colonna “importi a credito compensati”, piuttosto che, in caso di riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 del decreto del Ministero dell’ambiente del 15 giugno 2016 l’agevolazione in compensazione può essere richiesta esclusivamente dagli aventi diritto, in possesso dei requisiti previsti, e nei limiti ammissibili dal totale delle somme dovute all’erario, a copertura del 50% delle spese con importo unitario di almeno 20.000 Euro, fino al raggiungimento del massimale della copertura finanziaria annua, stabilita in 5.667 milioni di Euro.
Gli interventi considerati ammissibili sono quelli relativi a rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive all’interno del territorio nazionale, effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono ammesse, inoltre, le spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l’ammontare di 10.000,00 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.
I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono i titolari di reddito d’impresa che hanno effettuato nell’anno 2016 spese rivolte alla bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive, il beneficio è da utilizzarsi soltanto in modalità compensazione e deve essere suddiviso in tre quote annuali di pari importo senza che sussista il vincolo del limite dei 250.000 Euro introdotto dal comma 53 dell’articolo 1 della legge 244 del 2007 (manovra Finanziaria del 2008).