Assegno Solimare, la misura di sostegno rivolta al personale marittimo
Con lettera circolare n. 173 del 23 novembre 2017, l’Istituto di Previdenza Sociale ha chiarito le modalità operative per la richiesta e la riscossione dell’assegno ordinario del fondo Solimare. Del fondo istituito con il decreto Interministeriale n. 90401/2015, modificato e integrato dai decreti. n. 95933/2016 e n.99295/2017, pubblicato di concerto tra il Ministero del Lavoro e il Ministero dell’Economia.
Il fondo Solimare è rivolto ai lavoratori appartenenti ad aziende marittime con più di cinque dipendenti, anche con lavoratori a terra, che abbiano perso il lavoro per motivi riconducibili a crisi aziendali e momenti di difficoltà dell’impresa, non imputabili all’impresa stessa. L’articolo 6 del decreto 2015, ha disposto l’erogazione di un assegno ordinario in favore di questi lavoratori, il cui importo deve essere uguale a quello dello stipendio retribuito al momento della sospensione del lavoro, dedotte le risultanze contributive.
L’assegno può essere richiesto per un periodo massimo di dodici mesi, eventualmente la richiesta può essere rinnovata al termine del periodo di validità, e comunque per una durata massima non inferiore ad un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da calcolare sul periodo di un biennio.
Il Comitato amministratore del fondo esamina le domande con cadenza trimestrale e assegna il beneficio in relazione all’ordine cronologico di presentazione ed al positivo esame del possesso dei requisiti di seguito elencati, e non potrà essere erogato se nel fondo non vi sono più disponibilità economiche.
Per poter avere accesso al riconoscimento economico il richiedente dovrà poter dimostrare di appartenere al campo di applicazione del fondo, rispettare le scadenze per la presentazione, compilare correttamente la domanda in relazione alla durata richiesta della prestazione, all’integrabilità della causale ed alla compatibilità del contratto lavorativo dei lavoratori per i quali si richiede l’assegno.
Gli importi riconosciuti, detratti delle forme contributive e nei limiti dei massimali previsti per la cassa integrazione guadagni ordinaria per il 2017, sono i seguenti: per le retribuzioni fino a 2.102,24 euro, un importo lordo di 971,71 euro (che corrispondono al tetto basso), per le retribuzioni superiori a 2.102,24 Euro un importo lordo di 1.167,91 euro (che corrispondono alla misura del tetto alto).
La domanda
La presentazione delle domande, in carico al datore di lavoro, deve essere effettuata utilizzando i modelli appositi non prima di trenta giorni dall’inizio della sospensione dell’attività e non più tardi di 15 giorni dopo l’inizio della stessa sospensione.
Il mancato rispetto di tali scadenze non comporta l’integrale esclusione dal beneficio, ma un riconoscimento parziale che terrà in considerazione il solo periodo di validità rispetto alla data di presentazione e l’avvio della sospensione lavorativa.
Il Datore di Lavoro sarà inoltre tenuto al versamento contributivo addizionale a fini previdenziali, pari all’1,5% calcolato sulla retribuzione imponibile.
L’Inps ha messo a punto una procedura specifica per gestire il processo amministrativo per la presentazione delle domande, la procedura guidata consentirà al richiedente di effettuare le pratiche amministrative necessarie al corretto conseguimento del beneficio, fino al rilascio dell’autorizzazione, fatti salvi i requisiti previsti per l’ottenimento e la disponibilità residua sul fondo.