Appalto illecito e inadempienze contributive, Inl

Appalto illecito e inadempienze contributive, Inl

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L’Ispettorato del Lavoro è intervenuto, con la lettera circolare n. 10 del 7 luglio 2018, in materia di appalti illeciti e riconoscimento delle responsabilità in occasione delle azioni di recupero contributi e retribuzioni non versati o versati parzialmente.

Il decreto numero 08 del 2016 ha stabilito la depenalizzazione di diverse sanzioni di tipo pecuniario amministrativo; tra queste interessano gli aspetti relativi agli appalti, quelle riferite al decreto legislativo nr 276 del 10 settembre 2003, pubblicato in GU nr 235 del 09 ottobre 2003, che al Titolo 3 prevede sanzioni per una serie di illeciti riconducibili alla costituzione di rapporti di lavoro illeciti, con ricadute pecuniarie sui committenti e sugli appaltatori fittizi che, a scopo fraudolento, ingaggiano lavoratori senza regolare contratto o con contratti illegali, eludendo in molte situazioni il versamento retributivo e contributivo a danno dei lavoratori stessi e delle istituzioni assicurative e pensionistiche.

Per effetto del citato decreto 08/2016 le sanzioni riferite a queste tipologie di illeciti sono depenalizzate nella misure del pagamento della somma di 50 euro, da corrispondere per ogni lavoratore occupato illegalmente e per ogni giornata di lavoro sia nei confronti dello pseudo appaltatore che nei confronti del committente/utilizzatore.
In relazione alle modalità per il recupero dei versamenti non corrisposti, l’articolo 18 del decreto 276/2003 al comma 5-bis, prevede l’esclusione dell’applicabilità al committente delle ammende per il lavoro nero e in generale per le forme di costituzione di rapporti di lavoro irregolari, poiché in tale ipotesi, pur esistendo la fattispecie del reato, esiste la possibilità di tracciare il soggetto che ha costituito il rapporto illecito, ed al quale quindi rivolgersi per il recupero dei versamenti, anche se tale soggetto non corrisponde di fatto all’effettivo utilizzatore della prestazione.

In aggiunta lo stesso articolo 29 del decreto 276/2003, al comma 3-bis attribuisce al lavoratore stesso la possibilità di richiedere il recupero dei versamenti retributivi e contributivi relativi alla costituzione di un rapporto di lavoro nell’ambito di un appalto illecito, mentre la sentenza 25014 del 2015 emessa dalla Corte di Cassazione, stabilisce che “la condizione di dipendente del lavoratore, rispetto all’effettivo utilizzatore della prestazione non è automatica, ma è subordinata al fatto costitutivo dell’instaurazione del rapporto di lavoro su domanda del lavoratore”.

Alla luce di questo quadro normativo si configurano quindi due diversi scenari e ambiti di applicazione.
Il primo, relativo al recupero di eventuali versamenti retributivi non debitamente corrisposti, prevede che ai sensi di quanto disposto dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 124/2004, il provvedimento di diffida accertativa potrà essere adottato esclusivamente nei confronti dello pseudo appaltatore”.

Il secondo, riferito invece ai recuperi di natura previdenziale, prevede che il versamento pensionistico sia dovuto indipendentemente dalla natura e dalle modalità contrattuali e che il solo costituirsi di un rapporto di lavoro, lecito o illecito, obblighi il sottoscrivente al versamento dovuto all’ente previdenziale.

In proposito è intervenuta recentemente anche la Corte Costituzionale che, con sentenza nr 254 del 6 dicembre 2017, ha stabilito che il recupero dei mancati contributi sia da richiedere al committente/utilizzatore, al quale si riconduce la responsabilità dell’omissione, fatta salva l’incidenza dei pagamenti effettuati dallo pseudo appaltatore. In tale ipotesi comunque la citata sentenza della Corte Costituzionale prevede l’eventuale corresponsabilità dello pseudo appaltatore, anche qualora non siano stati effettuati pagamenti spontanei in favore dei lavoratori. In aggiunta si contempla anche il caso di rivalsa nei confronti dello stesso pseudo appaltatore, che non può ritenersi del tutto estraneo alle vicende accertate, nel caso che l’azione di recupero verso il committente non sia andata a buon fine.

Info: Inl circolare n.10 11 luglio 2018