Esonero triennale degli agricoltori: nuova funzionalità per la revoca
La circolare numero 3534 emessa d INPS in data 26 settembre 2018, specifica le nuove modalità procedurali per l’eventuale revoca dell’esonero triennale dal versamento dei contributi dovuti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali a seguito di verifiche documentali sui requisiti richiesti per l’agevolazione.
L’articolo 1, commi 344 e 345, della legge n.232 dell’11 dicembre 2016, (Legge di bilancio 2017), e l’articolo 1, commi 117 e 118, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) hanno introdotto la possibilità per i coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di ottenere gli esoneri contributivi INPS.
L’agevolazione è rivolta ai giovani fino ai quaranta anni di età che possono beneficiare dello sgravio dei versamenti per un periodo massimo di cinque anni, l’importo dell’esonero è previsto del 100% per i primi tre anni per poi scendere progressivamente al 66% il quarto anno e al 50% per il quinto anno e riguarda esclusivamente il versamento dei contributi per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Per poter avere diritto al beneficio è necessario possedere alcuni requisiti che se non rispettati, dopo le opportune verifiche, generano il decadimento del diritto. In particolare, è indispensabile avere iniziato una nuova attività agricola nel periodo coperto dal contesto di legge (dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2018), non avere più di 40 anni di età ed essere titolare della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale.
È inoltre necessario essere in regola con gli adempimenti retributivi e rispettare le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali. Il benefico deve comunque rientrare nella misura dell’esonero e nel limite “de minimis” pari, per il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, a 15.000 euro.
Con la nuova circolare 3534 INPS definisce i criteri per la revoca del beneficio già concesso, nell’ipotesi che dovessero emergere a seguito di ulteriori controlli, conferme della mancata sussistenza dei requisiti sopra descritti.
Per revocare il beneficio è necessario modificare lo stato della domanda di esonero procedendo come specificato nella circolare: nella procedura “Servizi per l’agricoltura” > “Telematizzazione” > “Comunicazione bidirezionale”, dopo essere entrati nel dettaglio della domanda del codice fiscale interessato, deve essere selezionata la voce “Modifica”.
Nella sezione “Stato comunicazione” deve essere selezionata la voce “Modifica stato” (disponibile solo se la domanda è in stato “accettata”) e successivamente il nuovo stato “Rifiutata dopo verifica o su domanda”. Al termine della procedura la variazione deve essere confermata selezionando la voce “Applica”.
Una volta confermata la variazione, la posizione contributiva del soggetto richiedente verrà automaticamente aggiornata ripristinando il carico iniziale per i soli anni interessati dalla modifica.
Viene quindi demandata alla struttura territoriale di competenza che ha disposto la revoca, la predisposizione del provvedimento e la trasmissione all’interessato dei motivi che hanno condotto all’attivazione della procedura, evidenziando quelle che sono le modalità e le tempistiche per l’inoltro del ricorso amministrativo nonché l’invito a regolarizzare la propria posizione mediante il versamento dei contributi dovuti in considerazione del beneficio irregolarmente acquisito.