Modifiche norme tecniche prevenzione incendi, decreto 12 aprile

Modifiche norme tecniche prevenzione incendi, decreto 12 aprile

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale un provvedimento di modifica del Codice di Prevenzione Incendi, si tratta del Decreto 12 aprile 2019 GU nr 95 del 23 aprile 2019 “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

Una delle novità è l’abolizione del comma 2 dell’articolo 1 “Le norme tecniche di cui al comma 1 si possono applicare alle attività di cui all’articolo 2 in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell’interno di seguito indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi”. Le citate norme tecniche di cui al comma 1 sono le Regole Tecniche Orizzontali (RTO), definite nell’allegato del codice stesso, e applicabili a tutta una serie di attività soggette per le quali non esistono o non siano previste, specifiche norme tecniche di prevenzione (Regole Tecniche Verticali – RTV).

Di fatto la soppressione del comma 2 pone fine al periodo di transizione durato quasi cinque anni, e introdotto dal Codice, che consentiva la facoltà di applicare in alternativa alle RTV, le norme trasversali purché equivalenti in termini di prestazioni, requisiti e misure tecnico procedurali.

Formalmente il comma 2 viene sostituito integralmente dal nuovo articolo 2 del provvedimento del 12 aprile che definisce il campo di applicazione e le modalità applicative delle norme: “le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76. Sono fatte salve le modalità applicative alternative di cui all’art. 2-bis.”

L’adozione alternativa volontaria delle RTO in luogo delle specifiche RTV viene di fatto soppressa, con l’esclusione di alcune tipologie di attività elencate nell’allegato 1 del Nuovo Regolamento di semplificazione di Prevenzioni Incendi (DPR 151/2011), per le quali rimangono in vigore le misure applicabili del cosiddetto doppio binario.

L’adozione obbligatoria delle misure di tipo specifico si applica alle realtà che saranno oggetto di nuova realizzazione al momento dell’entrata in vigore del provvedimento (21 ottobre 2019), mentre riguarda gli ampliamenti o le ristrutturazioni di attività soggette già esistenti solo a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.