Decreto Dignità, legge di conversione in Gazzetta Ufficiale
Il Decreto Dignità è in vigore dal 12 agosto dopo l’approvazione definitiva di Camera e Senato e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.186 11 agosto 2018. Il provvedimento reca “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, e introduce diverse misure che regolamentano la disciplina dei contratti di lavoro, con particolare riferimento alle assunzioni a tempo determinato, ai licenziamenti e alle delocalizzazioni all’estero.
Gli interventi di maggiore rilievo riguardano la possibilità dei rinnovi dei contratti a termine, con l’intenzione di favorire forme di lavoro più stabili nel tempo, e il ritorno dei voucher di lavoro.
La disciplina sul rinnovo dei contatti a termine si applica sui contratti già in essere, che dovranno rispettare le nuove disposizioni al momento del rinnovo a partire da novembre 2018, e sui contratti di nuova stipula dal momento dell’entrata in vigore del decreto.
In ogni azienda i contratti a termine non potranno superare il 30% di quelli a tempo indeterminato, includendo nel computo anche i contratti di somministrazione. Il decreto dignità prevede inoltre, a correzione di quanto introdotto dal D.lgs. 81/2015, che al termine dei primi dodici mesi di contratto a termine, salvo la sussistenza di specifiche causali, il contratto si trasformi automaticamente in contratto a tempo indeterminato. I contratti a termine potranno avere una durata più lunga, ma comunque non superiore ai 24 mesi, solo nel caso che sia documentabile almeno una delle condizioni previste in deroga: per esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività, per esigenze di sostituzione di altri lavoratori; per esigenze connesse a incrementi temporanei dell’attività ordinaria non previste e programmate. In caso di licenziamento illegittimo le indennità dovute dalle aziende passano da un minimo di 6 ad un massimo di 36 mensilità, rispetto alle 4-24 mensilità stabilite in precedenza.
Ritornano i voucher per i soli settori alberghiero, agricolo e per gli enti locali. Potranno essere utilizzati come strumento di retribuzione per il lavoro in favore di giovani disoccupati al di sotto dei 25 anni, di pensionati o di chi già benefici di forme pubbliche di sostegno al reddito. Non saranno invece applicabili, come in passato, per la retribuzione di collaboratori domestici e di ripetizioni scolastiche.
Non rientrano nell’ambito di applicazione delle nuove misure sul i contratti stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni, ai quali continueranno ad applicarsi le disposizioni in vigore prima dell’entrata in vigore del decreto dignità. Limiti di applicazione anche per i contratti dei lavoratori portuali e per i contratti di somministrazione.
Per le imprese che assumono giovani al di sotto dei 35 anni (non più 30) sono previste agevolazioni fiscali in termini di pagamenti dei contributi, ridotti al 50% per i primi tre anni di occupazione. La misura massima della riduzione, esclusi i premi e contributi relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è pari a 3.000 euro su base annua.
Sono inoltre previste pesanti sanzioni per le imprese che hanno ricevuto agevolazioni statali e che delocalizzano all’estero le proprie attività entro cinque anni dal ricevimento del beneficio. Oltre alla perdita dell’agevolazione, le imprese che delocalizzano saranno tenute al pagamento di multe di importo pari a 2 – 4 volte il corrispettivo dell’aiuto ricevuto, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato del 5%.
Vietate dal 1° gennaio 2019, le pubblicità dirette e indirette dei giochi d’azzardo di qualsiasi tipo (escluse le lotterie nazionali), l’accesso agli apparecchi elettronici potrà essere effettuato solo con la tessera sanitaria per il riconoscimento dell’età. Già dal 1° settembre 2018 verranno introdotti aumenti delle tasse sulle giocate.