Nuove disposizioni pensione anticipata per lavori faticosi e pesanti

Nuove disposizioni pensione anticipata per lavori faticosi e pesanti

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 231 del 03 ottobre 2017, il decreto 20 settembre 2017 di revisione e modifica del decreto del 20 settembre 2011, relativo all’accesso anticipato alla pensione per gli occupati in lavori faticosi e pesanti.

Per poter accedere al beneficio dell’anticipo pensionistico, i soggetti aventi diritto individuati dal decreto del Presidente della Repubblica nr 67/2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2011 e dal precedente decreto del Ministero del Lavoro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999, devono possedere alcuni requisiti di anzianità di servizio e devono poter attestare, attraverso la presentazione di alcune certificazioni, di avere effettivamente ricoperto mansioni particolarmente faticose e pesanti nel corso della loro vita professionale con una certa continuità

In particolare possono accedere al beneficio i lavoratori che al momento della maturazione dei requisiti agevolati abbiano versato contributi per almeno 35 anni, presentando domanda in considerazione delle scadenze prima definite nell’articolo 2 del Decreto legislativo 67/2011, e ora riviste dalle modifiche introdotte dal nuovo provvedimento.

L’elenco dei documenti da presentare per attestare il possesso dei requisiti di abilitazione e dell’anzianità lavorativa, sono illustrati nella Tabella dell’allegato 1 del nuovo decreto, che, attività per attività, elenca la documentazione obbligatoria e richiesta da allegare alla domanda.

 

Sono state riviste le scadenze delle prime date utili per l’accesso al pensionamento, definite nell’art 4 comma 1, che ora diventano le seguenti: “entro il 30 ottobre di ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, in riferimento alla lettera b), entro il 30 ottobre 2017 in riferimento alla lettera b-bis) ed entro il 30 novembre di ciascun anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati in riferimento alla lettera b-ter).”

Il riferimento ai commi modificati b, b-bis, b-ter è da individuare all’interno dell’articolo 2 comma 1 del Decreto n. 67 del 21 aprile 2011, che disciplina i commi come segue:

  • b) entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2016;
  • b-bis) entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati nel corso dell’anno 2017;
  • b-ter) entro il 1° maggio dell’anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1°gennaio 2018“.

Per quanto riguarda vigilanza e controllo le modifiche apportate al decreto del 20 settembre 2011, sono riconducibili alla sostituzione integrale delle funzioni di verifica che vengono ora ridistribuite in seguito al nuovo assetto normativo, all’Ispettorato del Lavoro che sostituisce in tale compito il Ministero del Lavoro e le direzioni territoriali; ovunque sono state quindi sostituite le parole: “Ministero del lavoro e delle politiche sociali” e “Direzione Territoriale del Lavoro” con le parole: “Ispettorato nazionale del lavoro”. Le modifiche riguardano la ridefinizione dei compiti di vigilanza voluti dal Decreto legislativo n. 149 del 14 settembre 2015, (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

Sono state inoltre assegnate all’INPS le funzioni di verificare i ricorsi amministrativi presentati dai lavoratori in caso di istanze respinte, che eserciterà il compito attraverso un comitato composto da rappresentanti dirigenziali in sostituzione del precedente comitato afferente a INPDAP ed ENPALS. (art.8 comma 2, del Decreto del 2011).