Applicazione della definizione agevolata e riflessi sul DURC On Line
Con il messaggio n. 142 del 12 gennaio 2018, la Direzione Centrale delle Entrate e Recupero Crediti dell’INPS, ha emesso alcuni chiarimenti in merito agli effetti apportati dall’estensione agevolata dei carichi, disciplinata dalla legge n. 148 del 16 ottobre 2017, che ha introdotto alcune nuove misure sulle possibilità di dilazione dei pagamenti dovuti arretrati.
Una delle misure ha concesso ai contribuenti in difetto di pagamento delle rate scadute a luglio e settembre 2017, di poter rientrare nelle agevolazioni concesse dalla definizione agevolata pagando le rate pregresse entro dicembre 2017. Una volta regolarizzata la propria posizione il contribuente deve rispettare le successive scadenze di pagamento stabilite dall’Agenzia delle Entrate.
Durc online
Tali disposizioni hanno avuto riflessi anche in merito alle verifiche di regolarità contributiva e alla regolarità del versamento dei contributi attestata dal Durc online, anche per il periodo transitorio che intercorre tra la data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, e quella di scadenza della rata da saldare. (art 54, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96). Il contribuente che ha ricevuto delle cartelle di pagamento o avvisi di addebito, ha la possibilità di regolarizzare la propria posizione contributiva, aderendo al beneficio di dilazione concesso dalla definizione agevolata e rispettando i nuovi termini di pagamento, fermi restando i requisiti previsti dal D.M. del 30 gennaio 2015 all’articolo 3.
Domanda
Per poter usufruire del beneficio di dilazione previsto dalla legge 148/2017, ai sensi del comma 5 art. 1, il richiedente può inoltrare domanda di rateazione delle cartelle da sanare, entro il 15 maggio 2018, ottenendo la possibilità di pagare il debito in un massimo di cinque rate di pari importo (luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019).
La consultazione on line del DURC del contribuente, anche nel periodo transitorio sopra citato, restituirà quindi la conformità contributiva.
Il mancato rispetto dei termini di pagamento della rata, o di una delle rate, in cui è stato dilazionato il pagamento dei contributi non versati, comporta l’annullamento della regolarità anche pregressa (a partire dal 24 aprile 2017), e la sospensione della conformità rilasciata ai sensi delle nuove misure introdotte dalla legge 148/2017.
In considerazione di quanto previsto dall’introduzione delle nuove misure di dilazione, il Ministero del Lavoro ha chiarito, con nota del 09 gennaio 2018, che «secondo la più condivisibile interpretazione sistematica di tali disposizioni, che il complessivo meccanismo conseguente alla “definizione agevolata” prevista dalla disposizione del 2016 si applichi a tutti i casi di definizione, compresi quelli previsti dalle norme estensive contenute nel decreto-legge n. 148 del 2017.»
Di conseguenza la norma che prevede la possibilità di rilasciare il DURC attestante la regolarità contributiva dal momento della presentazione di adesione alla definizione agevolata, risulta applicabile in tutti i casi contemplati dai meccanismi di agevolazione introdotti dal decreto n. 148/2017, e che quindi le strutture territoriali dovranno provvedere alle verifiche di regolarità contributiva tenendo conto di tali disposizioni.