Circolare Inps per esonero contributivo per gli autotrasportatori internazionali

Circolare Inps per esonero contributivo per gli autotrasportatori internazionali

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Conformemente a quanto previsto dalla Legge di stabilità del 2016, che con il comma 651 dell’articolo 1 ha introdotto la possibilità di agevolazioni fiscali nei confronti degli autotrasportatori, è stata pubblicata la circolare Inps n. 167 del 10 novembre 2017 che regolamenta le modalità e i criteri per le richieste di esonero contributivo previdenziale per gli autotrasportatori internazionali, ovvero i conducenti che esercitano la propria attività in servizi di trasporto internazionale.

Il beneficio viene riconosciuto in via sperimentale per tre anni a tutte le imprese private che svolgano servizio di trasporto per conto proprio o per conto terzi, qualora effettuino trasporti internazionali per almeno 100 giorni annui, conteggiati a partire dal primo di gennaio 2016, data di entrata in vigore del provvedimento.

La misura prevede uno sgravio dell’80% sui versamenti dei contributi previdenziali, il beneficio non si applica quindi ai contributi dovuti a INAIL (come previsto dallo stesso comma 651 della legge di bilancio), e non è cumulabile con altri sgravi contributivi o con le agevolazioni già riconosciute a sostegno sociale quali gli strumenti di solidarietà che integrano le gestioni previdenziali di riferimento.

Per poter accedere al beneficio i datori di lavoro aventi diritto dovranno presentare apposita domanda registrandosi all’applicazione DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente, sul sito internet www.inps.it, accedendo alla procedura telematica TRAS.INT.

Nella domanda dovrà essere indicato per ogni lavoratore per il quale si richiederà l’esonero, i dati del lavoratore stesso, la data di inizio e di raggiungimento della misura dei 100 giorni necessari per l’agevolazione, l’importo della retribuzione mensile e l’aliquota datoriale applicata.

Entro 48 ore dall’invio della domanda l’INPS calcolerà il valore dell’esonero spettante e verificherà la disponibilità residua sui limiti di spesa definiti in 65,5 milioni di euro per il 2016, 0,5 milioni di euro per il 2017 e 0,5 milioni di euro per il 2018. In caso di esito positivo della verifica, che al momento potrà essere solo effettuata in modo prospettico tenendo conto del numero del valore delle richieste pervenute in ordine cronologico, INPS autorizzerà l’agevolazione.

Nel caso invece che la capienza economica del fondo sia esaurita, l’Istituto Previdenziale non prenderà in considerazione ulteriori domande e non riconoscerà l’importo della decontribuzione nella misura che eccede le risorse destinate, dandone immediata comunicazione al richiedente sul portale internet.

Sarà inoltre possibile, avvalendosi dei flussi UniEmens, richiedere che vengano riconosciuti gli arretrati eventualmente maturati da gennaio 2016 sino a fine ottobre 2017; tale richiesta può essere valorizzata inserendo il codice “R668” specificando la causale “arretrati esonero contributivo articolo unico, comma 651, legge n. 208/2015” ed inserendo nell’elemento “Importo a Credito” l’importo da recuperare. È importante sottolineare tuttavia che tale richiesta di riconoscimento degli arretrati, potrà essere effettuata solo fino alla fine di gennaio 2018, le richieste pervenute dopo tale termine non saranno accettate ed i richiedenti esclusi dal beneficio.