A.N.Fo.S. è orgogliosa di presentare una nuova iniziativa dedicata al mondo della scuola
Formazione e informazione e-learning per gli istituti scolastici erogata gratuitamente su piattaforma dell’Associazione nazionale formatori della sicurezza sul lavoro.
È noto come la normativa sulla sicurezza consideri lo studente che si reca in azienda per progetti di alternanza scuola-lavoro alla stregua del lavoratore. Lo consideri in particolare come equiparato, ovvero articolo 2, comma 1, del Testo unico sicurezza lavoro: “il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società o dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549(N), e seguenti del Codice Civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro“.
La formazione che dovrà seguire lo studente è regolata dall’articolo 37 del TU (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) e dagli Accordi Stato Regioni del 2011. Due in linea generale dovranno essere i momenti formativi. Il primo Formazione generale, il secondo Formazione specifica, riferita ai rischi e alle caratteristiche del luogo di lavoro che ospiterà lo studente.
La prima, come si può evincere dalle FAQ del Ministero dell’istruzione e dalla guida dell’Inail e del Miur Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola, deve essere assicurata dalla scuola; la seconda dal datore di lavoro o dalla scuola, previo accordo, se questo non fosse in grado di sostenerla.
Come disposto dal Manuale INAIL MIUR, l’impegno dell’istituzione scolastica riguarda la formazione generale, che viene certificata da un attestato di frequenza e superamento della prova di verifica, costituente un credito formativo permanente in base a quanto indicato dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Con riguardo, invece, alla formazione specifica, lo studente che partecipa alle esperienze di alternanza dovrà svolgere una formazione di durata variabile, in funzione del settore di attività svolta dalla struttura ospitante e del relativo profilo di rischio. Detta formazione specifica, secondo il D.Lgs.81/2008, articolo 37, comma 1, è a cura del datore di lavoro, identificato nel soggetto ospitante, che conosce, infatti, i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Al termine del corso, lo studente deve superare un test per comprovare l’avvenuto apprendimento delle materie trattate, superato il quale verrà generato dal sistema l’attestato di formazione in PDF che potrà essere stampato immediatamente.
Informazioni
Trascorse le ore previste per la formazione l’utente dovrà superare i test di valutazione per ottenere l’attestato. Il tutor sarà a disposizione del candidato in qualsiasi momento per eventuali spiegazioni. Qualora il candidato non riuscisse a superare il test di valutazione riceverà assistenza immediata dal tutor e potrà riprovare subito ad eseguire il test.