Autoliquidazione INAIL 2018: quali novità e scadenze

Autoliquidazione INAIL 2018: quali novità e scadenze

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Con il comunicato del 22 gennaio 2018, INAIL ha reso note le modalità di autoliquidazione dei premi annuali 2017/2018, conformemente a quanto previsto dall’art. 44 del D.p.r. n. 1124 del 30 giugno 1965. I premi dell’autoliquidazione, come anticipato dall’informativa Comunicazione Tasso 2018, sono provvisoriamente calcolati sulla base delle tariffe approvate con D.M. 12.12.2000 in attesa dell’approvazione delle nuove tariffe.

Il comunicato indica le istruzioni evidenziando novità e scadenze, rimandando alla lettura della “Guida all’autoliquidazione 2017/2018” disponibile sul sito dell’Istituto.

Tra le novità di maggiore rilievo vengono evidenziate:

  1. Addizionale fondo vittime dell’amianto misura anno 2017 e non applicazione anno 2018. Come illustrato dalla lettera circolare n. 2 del 10 gennaio 2018, INAIL ha sancito che “per il triennio 2018-2020 a carico delle imprese non si applica l’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all’amianto”.
    Per l’anno 2017 l’addizionale viene invece conteggiata come segue: nella misura dell’1,29% sul premio dovuto con riferimento alle voci di tariffa regolamentate dal comma 3 dell’articolo 3 del decreto legge nr 30 del 12 gennaio 2011 e nella misura dello 0,02% per le lavorazioni del settore navigazione.
  2. Sospensione applicazione sgravi pesca costiera e nelle acque interne e lagunari. Come illustrato dalla circolare n. 6 del 18 gennaio 2018, è sospesa la riduzione prevista dal regime agevolato per il settore marittimo, ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge nr 457 del 30 dicembre 1997, per i premi e i contributi assicurativi riscossi dall’INAIL dal 1° gennaio 2018. I premi sono quindi da versare in misura intera in una unica soluzione entro il 16 febbraio, o in quattro rate (16 febbraio, 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre 2018).
  3. Autoliquidazione di giugno. È possibile ora uniformare le autoliquidazioni al 16 febbraio 2018 per tutti i soggetti assicuranti; in tal senso quindi anche chi ha avviato una attività alla fine del 2017 potrà anticipare il versamento al febbraio senza dover attendere la fine di giugno come in precedenza.

Scadenze

Tutti i possessori di Posizione Assicurativa Territoriale e marittima, sono tenuti al rispetto della scadenza del 16 febbraio 2018  per il versamento dell’autoliquidazione dei premi in una unica soluzione o per la prima rata. Sempre al 16 febbraio è la scadenza per i soggetti che presenteranno la comunicazione motivata di “Riduzione del Presunto”, se ritengono di erogare nell’anno 2018 un importo complessivo di retribuzioni inferiore a quello del 2017.

La scadenza per l’inoltro delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2017 è fissato per il 28 febbraio 2017.

Il calcolo dei premi dovuti viene effettuato automaticamente attraverso l’accesso ai servizi telematici ALPI online e il numero di riferimento da indicare nel modello F24 è 902018.

Riduzioni

Sono previste delle riduzioni sul premio dell’autoliquidazione per l’anno 2017/2018 che sono relative a:

  1. Riduzione legge 147/2013;
  2. Riduzione per il settore edile;
  3. Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea;
  4. Sgravio per il Registro Internazionale;
  5. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo;
  6. Riduzione per le imprese artigiane;
  7. Riduzione per Campione d’Italia;
  8. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate;
  9. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci;
  10. Riduzione per assunzioni legge n. 407/1990, art. 8, c. 9;
  11. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11;