Installazione di impianti di videosorveglianza, interpello 3/2019

Installazione di impianti di videosorveglianza, interpello 3/2019

video-sorveglianza

Sono stati richiesti chiarimenti alla Direzione generale dei rapporti di lavoro del Ministero del Lavoro, in merito alla applicabilità del principio di silenzio assenso relativamente all’installazione ed utilizzo degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti di cui all’attuale articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300. Una richiesta di chiarimenti che perviene in ragione del combinato disposto con quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990 che prevede che il silenzio dell’amministrazione competente, quindi dell’Ispettorato del Lavoro, equivalga all’accoglimento della domanda di installazione.

La direzione centrale del Ministero, ha risposto nell’interpello nr 3 presentato in data 08 maggio 2019, inquadrando innanzitutto il panorama normativo, sottolineando gli scopi del legislatore e le finalità per le quali possa essere o meno previsto un controllo delle attività dei lavoratori a mezzo di sistemi audiovisivi.

È intanto opportuno precisare che il secondo comma dell’articolo 4 della citata legge n. 300 del 1970, esclude dall’ambito applicativo in oggetto gli strumenti utilizzati dal lavoratore per la prestazione lavorativa e gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. Il terzo comma dello stesso articolo consente, invece, l’utilizzabilità delle informazioni raccolte mediante sistemi di controllo “per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli” e comunque a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste dal decreto legislativo n. 196 del 2003.

Quanto disposto dalla legge 300, è rivolto principalmente a evitare che sia attuato un controllo continuo e invasivo, che possa limitare l’autonomia e minare la riservatezza nello svolgimento della prestazione di lavoro dei dipendenti. Con tale obiettivo è necessario prevedere preventivamente un accordo con le rappresentanze sindacali per l’effettuazione delle riprese e per l’utilizzo di strumenti che consentano il controllo dell’attività dei lavoratori, in assenza del quale l’installazione è subordinata all’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.

È importante precisare che con la nota del 16 aprile 2012 (prot. n. 7162) il Ministero del Lavoro è già intervenuto in materia fornendo istruzioni agli ispettori del lavoro sui criteri di applicazione della norma evidenziando la necessità di effettuare delle verifiche sulla reale sussistenza delle esigenze organizzative e produttive che richiedono l’installazione dei sistemi di videosorveglianza. In tale occasione veniva inoltre richiamato quanto previsto esplicitamente dal “Provvedimento generale sulla Videosorveglianza” dell’8 aprile 2010, nel quale, si dispone l’esclusione dell’applicazione del principio del silenzio-assenso.

In considerazione di tali presupposti la direzione centrale conferma la necessità di stipulare preventivamente il citato accordo tra le parti, con il coinvolgimento delle associazioni sindacali, e di ottenere in assenza di tale accordo, l’esplicita autorizzazione dell’ispettorato del lavoro per l’installazione dei sistemi di sorveglianza. Di conseguenza non è configurabile il principio del silenzio-assenso da parte dell’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione quale consenso all’installazione.

Tale disposizione è confermata inoltre dalla Corte di Cassazione che si è recentemente espressa in materia affermando che “la diseguaglianza di fatto e quindi l’indiscutibile e maggiore forza economico-sociale dell’imprenditore, rispetto a quella del lavoratore, dà conto della ragione per la quale la procedura codeterminativa sia da ritenersi inderogabile, potendo alternativamente essere sostituita dall’autorizzazione della direzione territoriale del lavoro” (cfr. Cass. pen. n. 22148/2017).

Info: Ministero Lavoro interpello 3/2019