La Legge 81 22 maggio 2017 Jobs Act lavoro autonomo e lavoro agile
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n 135 del 13 giugno 2017 della Legge n.81 del 22 maggio 2017 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato) sono state introdotte diverse ed articolate forme di tutela per i lavoratori autonomi non imprenditoriali.
Tra le principali forme di tutela vengono introdotte quelle relative alle forme di abusivismo da parte del committente, che prevedono l’inammissibilità legale di un contratto, e quindi di tutte le clausole incluse, nel caso in cui non sia esplicitamente prevista la possibilità di apportare modifiche da entrambe le parti, o di recedere con congruo preavviso nel caso di prestazione continuativa. Inoltre viene considerato abusivo un contratto nel quale le parti concordino pagamenti superiori a sessanta giorni dall’emissione della fattura.
Previdenza sociale e salute e sicurezza. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, il Governo ha delega per adottare provvedimenti specifici rivolti alle forme di tutela sociale dei lavoratori autonomi, ed in particolare per attivare prestazioni complementari di tipo previdenziale e prestazioni sociali, destinate ai soggetti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi malattie invalidanti.
Sono previste inoltre nuove forme di tutela, anche queste disciplinate da futuri provvedimenti normativi, rivolte a tutelare la flessibilità dei periodi di maternità, i requisiti di accesso ai trattamenti di indennità per malattia, estendendo quindi il numero dei soggetti beneficiari, e le aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche.
Anche in materia di legislazione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori autonomi, il Governo ha delega di adottare provvedimenti rivolti a semplificare gli adempimenti formali, orientando le disposizioni alle realtà professionali autonome, anche rivisitando gli aspetti sanzionatori, e formulando nuove misure più specifiche per la salute e la sicurezza dei prestatori d’opera in regime di libera professione.
In favore dei soggetti che applicano un contatto di collaborazione coordinata e continuativa (DISS-COLL), vengono apportate alcune modifiche pe quanto riguarda l’indennità di disoccupazione, come definita nell’art 15 del Decreto Legislativo nr 22 del 4 marzo 2015.(“ Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”)
In particolare viene aggiunto l’articolo 15 bis che stabilisce che, a decorrere dal primo luglio 2017, il riconoscimento della DIS-COLL sia esteso ai lavoratori autonomi, attribuendo la responsabilità all’INPS di monitorare l’andamento delle entrate contributive, trasmettendone quindi i dati al Ministero del Lavoro
Vantaggi fiscali. Maggiori benefici fiscali sono introdotti con l’articolo 8, che prevede una ulteriore modifica a quanto recentemente rivisitato in materia di deducibilità delle spese previste dall’art 54 del Testo Unico delle Imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica nr 917 del 22 dicembre 1986); le nuove disposizioni stabiliscono infatti che “I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”.
I limiti a cui si fa riferimento consistono nella possibilità di dedurre le spese relative alle prestazioni elencate nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nell’anno di imposta. Di fatto, pertanto, le nuove disposizioni, sottraendo le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, consentono l’integrale deducibilità.
Ulteriori novità in materia di forme di deducibilità riguardano le spese sostenute per i corsi di formazione dei lavoratori autonomi, (spese sostenute per master, corsi di formazione o di aggiornamento professionale e spese di iscrizione a convegni e congressi) che se prima risultavano per effetto di quanto previsto dall’art 5 del testo Unico imposte sui redditi, deducibili al 50%, ora divengono interamente deducibili (con un tetto massimo di 10.000 Euro). Saranno inoltre anche deducibili, fino a 5.000 Euro, le spese per corsi di orientamento e sostegno all’auto-imprenditorialità. Importante anche la clausola che prevede la defiscalizzazione delle spese sostenute per il recupero di compensi indebitamente non riconosciuti, utilizzando canali assicurativi o di solidarietà.
Sportello Autonomi. Novità anche in materia di ricerca del lavoro e di visibilità di mercato; i centri accreditati per le attività di intermediazione dovranno attrezzarsi con uno sportello specificamente dedicato ai lavoratori autonomi, che dovrà favorire le ricerche di mercato mettendo in comunicazione i professionisti con le aziende che ricercano una prestazione, e contribuendo a fornire tutte le informazioni rivolte all’avvio di una attività autonoma ed al mantenimento di una professione già avviata.
Lavoro Agile. Il secondo capo del nuovo provvedimento affronta il tema del lavoro flessibile, introducendo significative agevolazioni per i lavoratori in regime di subordinazione.
Il lavoro potrà essere strutturato in considerazione del raggiungimento di obiettivi concordati, e quindi potrà essere svolto senza vincoli di orario o di luogo di lavoro (anche presso il proprio domicilio), avvalendosi di strumenti che consentano la rapidità di connettività in modalità di teleconferenza, e con la facoltà da parte del datore di lavoro di poter verificare le condizioni di salute e sicurezza.
Possibili anche forme di collaborazione senza precisi vincoli di orario, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, con prestazioni che possono avvenire in parte all’interno dei locali aziendali ed in parte all’esterno, senza una postazione fissa.
L’accordo tra le parti che disciplina le modalità di lavoro agile, dovrà essere redato in forma scritta e prevedere le forme di tutela sociale tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali, così come la chiara definizione degli incentivi contributivi e fiscali eventualmente corrisposti come primi di produttività aziendali.
Il recesso deve avere un temine di preavviso di almeno trenta giorni (elevato a novanta in caso di lavoratori disabili), tuttavia resta valida la clausola di giustificato motivo che prevede la possibilità di interruzione del rapporto di lavoro senza preavviso.
La responsabilità delle misure di salute e sicurezza resta in capo al Datore di Lavoro, che effettua una valutazione dei rischi presenti presso i locali ove viene erogata la prestazione lavorativa e ne consegna copia al rappresentante del lavoratori.