La nuova direttiva europea sul distacco dei lavoratori
Il Parlamento Europeo ha pubblicato la direttiva 2018/957 del 28 giugno 2018 che integra e modifica le disposizioni in materia di lavoro distaccato già previste dalla direttiva 96/71/CE, attualmente in vigore. Le principali novità introdotte sono rivolte per lo più a garantire maggiori forme di tutela dei lavoratori distaccati presso sedi o unità produttive all’estero, in particolare per i distacchi di lunga durata, intesi come quelli superiori ai dodici mesi.
Oggetto delle revisioni sono le tutele dei lavoratori dal punto di vista retributivo. I lavoratori distaccati dovranno ricevere le medesime retribuzioni dei lavoratori locali, con particolare riferimento ai distacchi di lunga durata che dovranno prevedere inoltre anche le medesime condizioni contributive in termini assicurativi e pensionistici, oltre che alle forme di indennità e di rimborso esistente per i dipendenti in forza presso l’azienda ospitante.
Non dovranno mancare nei decreti di recepimento, i riferimenti alle forme di tutela relative alla salute e alla sicurezza, che dovranno essere analoghe in termini di misure adottate e di rappresentanza, a quelle già previste nei provvedimenti di riferimento interni in materia di protezione e prevenzione sui luoghi di lavoro.
Infine, come previsto dal rivisto articolo 3 della nuova direttiva 2018/957, dovranno essere uniformate e rivisitate in caso di disallineamenti, le garanzie relative alle condizioni di alloggio dei lavoratori nell’ipotesi in cui questo sia previsto dal contratto di lavoro nei confronti dei lavoratori lontani dal loro abituale luogo di lavoro.
Il rispetto delle nuove disposizioni dovrà essere supervisionato da forme coordinate di controllo e da un impianto di vigilanza che si sviluppi sui medesimi criteri di verifica, adottando un piano di monitoraggio interno che preveda una serie di ispezioni nelle aziende, sotto l’egida della “piattaforma” istituita dalla decisione (UE) 2016/344 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le misure di tutela previste per le forme di distacco lavorativo, come previsto anche dalla direttiva 2008/104/CE, dovranno applicarsi anche ai lavoratori con contratto di lavoro di tipo interinale.
La direttiva dovrà essere recepita da parte dei Paesi membri entro il 30 luglio 2020.