Lavoratori domestici, domanda di assegno nucleo familiare
In riferimento a quanto previsto in materia di presentazione delle domande per l’accesso all’assegno per il nucleo familiare, un recente messaggio pubblicato da parte dell’Inps (messaggio nr 1028 del 07 marzo 2018), disciplina le nuove modalità per la presentazione della richiesta da parte dei Lavoratori Domestici somministrati.
La lettera circolare Inps n. 102 del 04/08/2011 aveva già fornito le istruzioni dettagliate per l’inoltro delle domande telematiche da parte dei lavoratori domestici, il recente messaggio ha introdotto alcune novità relative alle nuove modalità di trasmissione, che potrà ora avvenire utilizzando uno dei seguenti canali:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
al cittadino sarà richiesto il Pin dispositivo. In caso il richiedente non disponesse del Pin la domanda verrà comunque pre-compilata e inviata all’utente a mezzo posta, l’utente dovrà quindi provvedere a firmarla e a inviarla alla sede Inps di competenza. - Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, utilizzando i servizi di trasmissione elettronica offerti dagli stessi.
- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino in possesso di Pin o Spid attraverso il portale dell’Istituto. Per poter presentare le domande il cittadino accede direttamente al servizio sul portale Inps con codice fiscale e credenziali Pin.
Compilare la domande è semplice e intuitivo, il richiedente sarà tenuto a compilare i dati necessari per l’ottenimento dell’assegno, alcune informazioni vengono caricate automaticamente dal sistema. Al termine della procedura è necessario convalidare la domanda per l’inoltro definitivo.
Il servizio web consente inoltre di verificare la scheda informativa della prestazione e di consultare l’elenco delle domande presentate o in corso di presentazione.
Assegni familiari collaboratori
L’assegno nucleo familiare spetta a
- lavoratori dipendenti;
- lavoratori dipendenti agricoli;
- lavoratori domestici;
- lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
- titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
- titolari di prestazioni previdenziali;
- lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
Si ricorda che il percepimento degli assegni per il nucleo familiare è richiedibile da parte del nucleo familiare composto da:
- il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
- il coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente separato, anche se non convivente al momento della richiesta, o che non abbia abbandonato la famiglia.
- i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, anche non conviventi.
- i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione;
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età compresa tra 18 e 21 anni, appartenenti a nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni.
- i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti minori o maggiorenni inabili, solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto al recepimento della pensione riservata ai superstiti e non sono coniugati
- i nipoti di età inferiore a 18 anni e viventi in carico fiscale al richiedente.