Legge Europea 2018

Legge Europea 2018

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La Legge Europea, contestualmente alla Legge di delegazione europea, rappresenta uno degli strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 con l’obiettivo di adeguare periodicamente, di norma una volta all’anno, l’ordinamento nazionale a quello dell’Unione europea, in considerazione del recepimento delle nuove disposizioni legislative intervenute dall’ultimo aggiornamento al fine di evitare le procedure comunitarie di infrazione

Per l’anno 2019 è quindi stata recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 maggio 2019 la legge 37 del 03 maggio che regolamenta le “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”.

Le misure contenute nella legge 37/2019, “Legge Europea 2018” si orientano su diversi aspetti e intervengono in settori ove sia ipotizzabile l’apertura di una procedura di infrazione per contrasti tra quanto previsto dal diritto italiano rispetto al diritto europeo.

Gli articoli sono i seguenti:

  • libera circolazione di persone, servizi e merci (capo I, articoli 1-7);
  • giustizia e sicurezza (capo II, articolo 8);
  • trasporti (capo III, articoli 9 e 10);
  • fiscalità, dogane e aiuti di Stato (capo IV, articoli 11-14);
  • diritto d’autore (capo V, articolo 15);
  • tutela della salute umana (capo VI, articoli 16 e 17);
  • ambiente (capo VII, articoli 18-21).

Tra i provvedimenti segnaliamo quanto previsto dal nuovo art. 113 bis del Codice Appalti in materia di appalti e tempi nei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (art 5) che deriva dall’impegno assunto dal Governo Italiano di porre rimedio all’apertura della procedura di infrazione 2017/2090 in materia di pagamenti negli appalti pubblici. La procedura è allo stato del parere motivato riguarda le modalità dei termini di pagamento delle stazioni appaltanti pubbliche in favore degli appaltatori.

Inserite anche nuove misure in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, (art 1) che modificano parzialmente le norme sul riconoscimento delle qualifiche professionali, ai sensi del decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007. Una parte di tali misure è rivolta a definire gli aspetti oggetto della procedura europea di infrazione 2018/2175 e prevede la definizione delle condizioni in base alle quali si possa considerare “legalmente stabilito”, un cittadino dell’Unione europea, anche come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente.

Ulteriori disposizioni, rivolte a porre rimedio a quanto disciplinato dalla direttiva 2005/36/ (art 2) che prevede gli obblighi per gli Stati membri di valutare i requisiti stabiliti nel loro ordinamento giuridico per limitare l’accesso a una professione ai possessori di una specifica qualifica professionale. In proposito la normativa italiana prevede con il comma 3 dell’art. 5 della L. 39/1989, che l’attività di mediazione sia incompatibile con l’attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, a esclusione delle imprese di mediazione e con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali.

L’articolo 18 si occupa invece delle disposizioni relative alla responsabilità primaria e alla responsabilità ultima in materia di combustibile esaurito o rifiuti radioattivi, volte a sanare quanto previsto dalle censure mosse dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione 2018/2021. In proposito viene introdotto l’articolo 1 bis al decreto legislativo n. 45 del 2014, che prevede le disposizioni sull’attribuzione delle responsabilità della sicurezza della gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi.

Altre disposizioni sono quelle relative all’Iva applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia (art. 11), ai termini di prescrizione delle obbligazioni doganali (art 12), al diritto d’autore (art 15) e alla legislazione in materia ti trattamento e smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee – art 19).