Disposizioni di sicurezza sulla segnaletica stradale, emesso il nuovo decreto
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2019, il Decreto 22 gennaio 2019 sulla segnaletica stradale del Ministero del Lavoro, emesso di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero dei Trasporti, che recepisce quanto disposto dal comma 2 bis dell’articolo 161 del D.Lgs. 81/2008 in materia di “Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”
Il decreto del 22 gennaio si organizza su sei articoli e due allegati, ed entra in vigore a trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e abroga quanto precedentemente in vigore disposto con decreto del 04 marzo 2013.
2019
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano alle attività di installazione, di disinstallazione e di manutenzione della segnaletica di cantiere, sia programmata che derivante da situazioni di emergenza (ad esempio interventi dei soccorsi pubblici per incidenti stradali). Le operazioni di posizionamento della segnaletica, in particolare la posa e la rimozione dei coni e dei delineatori flessibili e il tracciamento della segnaletica orizzontale, in considerazione della presenza di traffico veicolare costituiscono attività lavorative che comportano un significativo rischio per la sicurezza degli operatori e necessitano quindi di essere regolamentate.
Le misure contenute nel decreto del 22 gennaio costituiscono il punto di riferimento per le attività stradali sopra descritte e devono essere applicate integralmente fatte salve le misure specifiche per situazioni non contemplate, che siano di grado equivalente, come approvate dal Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992).
Come previsto dall’articolo 3 del provvedimento del 22 gennaio i responsabili delle infrastrutture e delle imprese affidatarie sono tenuti ad assicurare che gli addetti ricevano una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle modalità esecutive e per il posizionamento della segnaletica, come previsto dall’allegato II dello stesso decreto. In particolare, i corsi di formazione devono essere erogati da un soggetto qualificato in possesso di specifici requisiti esperienziali e tecnici (RSPP interno con esperienza almeno triennale nel settore stradale, o altro personale interno o esterno con esperienza almeno quinquennale in ambito di formazione o nel settore della salute e sicurezza nei cantieri stradali). I corsi di formazione e addestramento devono avere una durata che varia in relazione alla funzione del partecipante (almeno otto ore per i lavoratori e dodici per i preposti) e devono essere adeguatamente documentati.
I contenuti tecnici, che saranno oggetto della formazione, sono dettagliati nell’allegato I del provvedimento, che prevede criteri e modalità nell’adozione di specifiche misure, che dipendono dalle caratteristiche della sede stradale dove si andrà ad operare (tratta omogenea) e che tiene in considerazione elementi caratterizzanti quali la presenza di opere architettoniche particolari (ponti, viadotti, gallerie), di curve, di salite o discese, la dimensione delle carreggiate e le condizioni del traffico.
Fatto salvo quanto previsto dal titolo III del D.Lgs 81/2008 in materia di dispositivi di protezione individuale, che devono essere sempre individuati sulla base della valutazione del rischio specifico correlato alla attività lavorativa, le operazioni da svolgersi in condizioni di traffico veicolare impongono anche l’adozione di indumenti ad alta visibilità, così come previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 giugno 1995, dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, e dalla norma UNI EN ISO 20471.