Interpello n° 2 del 2019, esposizione del personale ispettivo alle fibre di amianto
La Commissione Consultiva Permanente per gli Interpelli sulla sicurezza ha risposto all’interpello n.2/2019 in seduta del 15 febbraio 2019. Oggetto: “Applicazione, per l’attività degli Enti ispettivi, della Circolare Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 c. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106”.
L’interpello è stato presentato per conoscere il parere della Commissione in merito all’applicazione degli orientamenti definiti dalla lettera circolare del Ministero del 25.01.2011, che disciplina le attività che comportano esposizioni sporadiche o di debole intensità alle fibre di amianto (attività Esedi).
La citata circolare del 2011 fornisce le indicazioni in merito alle attività che possono essere ricomprese all’interno del campo di applicazione definito con l’articolo 249 del D.Lgs. 81/2008 (attività Esedi) e che quindi non necessitano l’applicazione delle ulteriori misure di protezione e prevenzione definite con gli articoli 250, 251 comma 1 e 259, 260 comma 1.
Per queste tipologie di attività, se effettivamente il Datore di Lavoro attesta il non superamento dei valori limite di intervento delle fibre di amianto nell’ambiente oggetto delle operazioni, vige quindi un regime semplificato rispetto all’applicazione integrale di tutto quanto previsto dal capo III del Titolo IX, sebbene sia importante precisare che, come richiamato dalla stessa lettera circolare del 2011, resti un obbligo inderogabile in capo al Datore di Lavoro la specifica valutazione di rischio da cui risulti l’inquadramento dell’attività di lavoro all’interno del campo di applicazione Esedi.
Già con l’articolo 249 vengono definite genericamente le attività ricomprese in questo ambito:
- brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
- rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
- incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
- sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.
Con la circolare ministeriale ognuna delle precedenti attività viene meglio declinata all’interno dell’allegato 1, ove si precisano in modo non esaustivo, alcuni esempi di operazioni riconducibili alla macroarea identificata dal Testo Unico.
In particolare, ed è su questo punto che si concentra la richiesta della Regione Toscana, la lettera d) relativa alle azioni di sorveglianza, viene meglio dettagliata in riferimento alle attività “di campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati”.
Il richiedente chiede nello specifico se, a parere della Commissione, le attività di controllo svolte dagli organi ispettivi, possano essere ricomprese in tale campo di applicazione, e risultino di conseguenza esentate dall’applicazione delle misure di prevenzione e protezione derivanti.
In considerazione di tale inquadramento la Commissione sottolinea l’importanza della valutazione di rischio specifica che il Datore di Lavoro deve condurre caso per caso, e “ritiene che il punto d), dell’allegato 1 alla circolare del 25.01.2011 trovi applicazione soltanto nei confronti dei soggetti che svolgono attività rientranti nell’ambito di previsione di cui all’articolo 246 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008”.