Nuovi sostegni alle aziende per reinserimento persone con disabilità da lavoro

Nuovi sostegni alle aziende per reinserimento persone con disabilità da lavoro

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Facendo seguito a quanto previsto dall’art. 1, comma 166, della legge nr 190 del 23 dicembre 2014 Legge di Stabilità per il 2015 che conferisce all’INAIL competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da promuovere mediante l’adozione di progetti creati su misura per i soggetti disabili che prevedano lo sviluppo di strumenti rivolti alla conservazione del posto di lavoro piuttosto che alla ricerca di un nuovo impiego, è stata pubblicata la circolare 30 del 25 luglio 2017 che estende in via sperimentale anche ai casi di nuova occupazione le misure già previste per sostenere le imprese negli interventi di conservazione del posto di lavoro delle persone con disabilità da lavoro.

La misura prevede il riconoscimento di fondi che dovranno essere impiegati per lo sviluppo di percorsi formativi di riqualificazione professionale, per le fasi progettuali ed esecutive di infrastrutture che consentano il superamento e/o l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro o di interventi che consentano di realizzare postazioni di lavoro più ergonomiche e personalizzate sulle esigenze dei lavoratori.

Le misure disciplinate dalla circolare si applicano in favore di soggetti tutelati dall’Istituto Assicurativo Nazionale, che abbiano conseguito una qualche forma di disabilità da lavoro causata da un infortunio o da una malattia professionale, nei casi di inserimento in nuova occupazione a tempo indeterminato, per lo svolgimento di un’attività non necessariamente soggetta a obbligo assicurativo con INAIL.

Per i contratti a tempo determinato o flessibile, non è esclusa del tutto l’applicabilità del sostegno, ma INAIL dovrà effettuare in queste situazioni, una valutazione costi/benefici che tenga conto delle diverse tipologie di interventi da realizzare in funzione dell’inserimento in nuova occupazione, in relazione alla durata del rapporto di lavoro.

L’intervento ha l’obiettivo di garantire alle persone con disabilità derivante da motivi professionali, anche in caso di nuova occupazione, una misura analoga a quella prevista per l’inserimento e l’integrazione lavorativa disposta in caso di conservazione del posto di lavoro, e come per quest’ultima non è applicabile ai lavoratori sotto copertura assicurativa che non sono direttamente qualificabili come lavoratori, quali per esempio gli studenti e le cosiddette casalinghe così come i dipendenti delle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, assicurati attraverso la speciale gestione per conto dello Stato.

Importo bonus

Entro i limiti degli importi stanziati ogni anno, l’INAIL rimborsa ai datori di lavoro che intendano assumere una persona con disabilità da lavoro tutelata dall’Istituto fino a un massimo di 150mila euro per ciascun progetto personalizzato suddivisi per tipologia: il rimborso può arrivare fino a 95mila euro per il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche, che prevedano interventi di tipo impiantistico, strutturale o tecnologico, fino a 40mila euro per l’adeguamento e la personalizzazione delle postazioni di lavoro, che preveda l’acquisto di arredi, l’impiego di dispositivi tecnologici e di automazione, e fino a 15mila euro per lo sviluppo dei percorsi di formazione. È prevista inoltre la possibilità di richiedere una anticipazione fino al 75% dell’importo.

La domanda

Per poter ottenere le misure di sostegno il Datore di Lavoro che intende inoltrare domanda dovrà elaborare, in collaborazione con il soggetto disabile, un progetto di inserimento lavorativo, propedeutico alle fasi successive che consistono, come definito dalla circolare IANIL nr 51 del 2016, nella: elaborazione, da parte del datore di lavoro, del Piano esecutivo nel rispetto dei limiti di spesa previsti per ciascuna tipologia di intervento; verifica che vi sia coerenza tra il Piano esecutivo ed il Progetto di reinserimento lavorativo; verifica amministrativa della coerenza tra il Progetto di reinserimento personalizzato ed il Piano esecutivo rispetto alle disposizioni di legge.

Inoltre il datore di lavoro deve provvedere a indicare, tramite il modello allegato alla circolare nr 30/2017 in modo dettagliato: la mansione specifica alla quale sarà adibito il lavoratore, la tipologia di contratto che intende attivare, la durata del contratto stesso e la sede di lavoro ove si svolgerà la prestazione  Inoltre, presupposto indispensabile per l’erogazione del sostegno è che il disabile sia stato sottoposto a visita medica preventiva da parte del medico competente, conformemente a quanto previsto dall’articolo 41 del D.Lgs 81/2008, o in alternativa da parte del medico della Azienda sanitaria locale di competenza territoriale.

In considerazione delle informazioni inviate, l’équipe multidisciplinare di I livello competente per domicilio del lavoratore procede ad approvare gli interventi necessari riferiti al caso specifico e rivolti a garantire lo svolgimento della mansione per la quale si intende stipulare il contratto di lavoro, tenendo conto delle considerazioni di natura sanitaria, personale e socio-ambientale, ed invia la notifica di approvazione (o di rigetto) al datore di lavoro richiedente.