I requisiti del Responsabile tecnico di gestione rifiuti
La delibera n. 6 del 30 maggio 2017 dell’albo dei gestori ambientali definisce i requisiti del responsabile tecnico di gestione rifiuti, in considerazione di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del decreto n. 120 del 3 giugno 2014 recante il “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”.
Con una lettera circolare del 12 gennaio 2018, il Comitato Nazionale ha ritenuto opportuno effettuare alcuni chiarimenti relativi ai requisiti definiti dalla delibera del maggio 2017.
In particolare, i chiarimenti riguardano l’applicabilità dei requisiti specifici definiti nell’articolo 1 della delibera. Un responsabile tecnico in possesso dei requisiti necessari per il trasporto di rifiuti pericolosi di categoria 5 è idoneo anche al trasporto di rifiuti non pericolosi di categoria 4, se ha maturato una esperienza sufficiente in numero di anni richiesti.
Uno dei requisiti necessari per poter ricoprire l’incarico di responsabile tecnico gestione rifiuti, è quello di avere maturato una esperienza, in affiancamento a un responsabile tecnico già qualificato (art 1, comma 2d). Tale requisito si ritiene soddisfatto se il periodo richiesto decorre dalla data di comunicazione dell’inizio dell’affiancamento, e in tal senso non possono essere considerati validi periodi di formazione comunicati a posteriori. L’esperienza maturata è valida solo per il settore merceologico di appartenenza dell’azienda.
Nell’ipotesi di variazione del responsabile tecnico affiancante, tale modifica va trasmessa entro trenta giorni alla sezione territoriale di competenza, utilizzando l’allegato B alla delibera. In assenza di tale comunicazione il periodo di validità è sospeso e viene comunque validata l’esperienza acquisiti fino a quel momento. Al termine del periodo di affiancamento è comunque necessario dimostrare il possesso dei requisiti descritti nell’allegato A della delibera per ogni categoria di rifiuti, e in particolare per quelli ricadenti nelle categorie 9 e 10.
Come diventare Responsabile tecnico gestione rifiuti
Per il conseguimento dell’idoneità è necessario superare le verifiche relative alla categoria per la quale si richiede l’abilitazione, tali verifiche consistono in questionari a risposta multipla. In caso di esito negativo non è possibile sostenere una nuova verifica, per la stessa categoria, prima che siano trascorsi 60 giorni (art 2). Tale divieto non si applica ai soggetti che non si presentano alla prima verifica ma soltanto a chi consegue un esito negativo.
Un responsabile tecnico gestione rifiuti che già svolgeva l’incarico al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni della delibera del 2017, può continuare a svolgere l’incarico per cinque anni ed è esentato dall’obbligo di possedere un diploma di scuola secondaria di secondo grado per poter sostenere le verifiche di aggiornamento quinquennale e/o le verifiche di categoria superiore a quella posseduta.
È dispensato dall’obbligo di sostenere la verifica di abilitazione chi già ha svolto l’incarico di responsabile tecnico gestione rifiuti per almeno vent’anni nello stesso settore di attività.