Regime fiscale agevolato edilizia anno 2017, come accedere

Regime fiscale agevolato edilizia anno 2017, come accedere

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Con un decreto emesso congiuntamente dal Ministero dell’Economia e da quello del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 05 luglio 2017, è stato confermata per l’anno 2017, la riduzione contributiva previdenziale e assistenziale in favore dei datori di lavoro del settore edile, come previsto dall’articolo 29, comma 2, del decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995.

La circolare INPS 129 del 01 settembre 2017, ha voluto riassumere il quadro normativo e fornire le linee guida operative per poter accedere al regime agevolato.

Possono accedere alla riduzione contributiva le aziende classificate nel settore industria caratterizzate dai codici contributivi compresi tra 11301 a 11305, e quelle classificate nel settore artigianato caratterizzate dai codici contributivi compresi tra 41301 e 41305, nonché appartenenti ai codici Ateco 2007 compresi tra 412000 e 439909, escluse le attività in senso stretto relative ad opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili.

L’agevolazione da diritto ad una riduzione dell’11,5% dei contributi INPS relativi alle assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e può essere usufruita solo per i lavoratori a tempo pieno (40 ore settimanali).

La riduzione potrà essere concessa solo alle aziende che siano in regola con i versamenti contributivi, come attestato dal DURC, e nei confronti delle disposizioni di legge vigenti in materia di contrattazione nazionale del lavoro, inoltre i datori di lavoro delle aziende richiedenti, non devono avere ricevuto condanne negli ultimi cinque anni, per violazioni relative alle norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

L’agevolazione retributiva non è cumulabile con altre forme di sostegno fiscale già in vigore e riconosciute, per esempio per i lavoratori interessati dall’incentivo “Occupazione sud” nell’arco dell’anno 2017, inoltre non è applicabile a personale già in regime di contatto di solidarietà per i quali viene applicata la riduzione di orario.

I datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2017 fino al 15 gennaio 2018 ed il beneficio potrà essere fruito entro il 16 gennaio 2018, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di dicembre 2017.

Domanda

Per l’ottenimento della detrazione è necessario inviare la domanda esclusivamente in modalità telematica utilizzando l’apposito modulo “Rid-Edil”,  disponibile sul portale dell’INPS alla sezione “Comunicazioni on line” – “invio nuova comunicazione”.

Fatti salvi gli accertamenti da parte di INPS per verificare il possesso dei requisiti necessari per il godimento della agevolazione, il richiedente riceverà una risposta entro 24 ore dall’inoltro e la nuova posizione retributiva sarà visibile nella propria pagina personale dell’azienda fino alla fine dell’anno 2017.
Nel caso invece che gli accertamenti di cui sopra portassero ad esito negativo, verranno informate le autorità giudiziarie di competenza, e l’istituto potrà avvalersi del recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Le aziende autorizzate a fruire della riduzione potranno accedervi attraverso il flusso UniEmens, esponendo il codice causale L26 per la valorizzazione delle agevolazioni in corso, ed il codice L27 per il recupero degli eventuali arretrati nei casi di lavoratori sospesi o per i quali sia cessato il rapporto di lavoro, sempre all’interno del periodo per il quale il beneficio viene riconosciuto.