Inps, rinnovo beneficio previdenziale per le vittime dell’amianto

Inps, rinnovo beneficio previdenziale per le vittime dell’amianto

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Inps ha comunicato il rinnovo per gli anni 2019 e 2020 del beneficio previdenziale rivolto agli ex lavoratori affetti da patologie asbesto correlate contratte in seguito ad esposizione professionale all’amianto.

Il beneficio si traduce in un assegno di accompagnamento alla quiescenza, di pari importo a quello che il lavoratore andrà a percepire al momento dell’età pensionabile di anzianità, e viene riconosciuto ai soggetti ancora non in possesso dei requisiti di anzianità necessari per accedere alla pensione sociale.

Il riconoscimento è stato introdotto per la prima volta dalla legge n. 257 del 27 marzo 1992 (“Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”) che al comma 2 dell’articolo 13, disponeva la facoltà per i lavoratori impiegati in aziende che operano nell’ambito dei trattamenti dell’amianto, di poter avere accesso a trattamenti pensionistici integrativi previsti dall’assicurazione nazionale per gli infortuni e le malattie professionali.

Successivamente con la legge n.190 del 23 dicembre 2014, il comma 117 dell’articolo 1 ha disposto l’introduzione del beneficio economico agli ex lavoratori affetti da patologie asbesto correlate, che non abbiano ancora maturato i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso alla pensione di anzianità.

Secondo quanto disposto dalla legge di bilancio 2016 sono state stanziate somme a copertura del beneficio previsto per gli ex lavoratori affetti da patologie da amianto, pari a due milioni di euro per ognuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ricomprendendo nel computo dei soggetti interessati anche i lavoratori passati ad altra gestione pensionistica. (artt 276 e 277 della legge 208/2015).

Domanda riconoscimento

Con il messaggio dell’Inps numero n. 2769 del 21 giugno 2016, sono stati definiti i requisiti di accesso per poter fare domanda per il riconoscimento dell’assegno di accompagnamento per i soggetti che:

  1. non svolgono alcuna attività lavorativa alla data di presentazione della domanda;
  2. siano in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che in base alle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018.

Il recente messaggio Inps numero n. 4253 del 15 novembre 2018 estende la copertura per i successivi due anni fiscali 2019 e 2020, prevedendo la copertura da confermarsi dei due milioni di euro annui per ognuna delle annualità.

Con lo stesso messaggio 4253, Inps ricorda inoltre le modalità telematiche per poter presentare la domanda per l’assegno, che dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 30 novembre 2018 a mezzo di uno dei seguenti sistemi telematici:

  • servizio online dedicato, se in possesso di un codice Pin rilasciato dall’Inps, di una identità Spid o di una Carta Nazionale dei Servizi (Cns);
  • contact center multicanale, se in possesso di un codice Pin, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico;
  • patronati e intermediari dell’Istituto.

Info: Inps messaggio 15 novembre 2018 n.4253