Inl, sanzioni orario lavoro, responsabilità in solido degli utilizzatori
Quando l’utilizzatore finale è realmente responsabile in solido, contestualmente al committente, e quindi tenuto al pagamento delle sanzioni derivanti da violazioni sull’orario di lavoro? In proposito è intervenuto l’Ispettorato del Lavoro con la lettera circolare n. 11 del 26 luglio 2018 che ha come oggetto l’interpretazione attuativa della “circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. 37/12552 del 10 luglio 2014 riguardante la sentenza della Corte Cost. n. 153/2014 in materia di sanzioni sull’orario di lavoro, precisazioni sull’obbligo di pagamento per gli obbligati solidali ex art. 6 L. n. 689/1981”.
La citata sentenza n. 153, nello specifico dichiara l’incostituzionalità dei commi 3 e 4 dell’articolo 18 bis del decreto legislativo 66/2003, che regolamenta la disciplina degli orari di lavoro e dei turni di riposo, introducendo specifiche sanzioni a carico del committente colpevole delle violazioni. In proposito sono giunte diverse richieste di chiarimenti in riferimento a quanto invece previsto dal comma 3 del citato articolo 6 della legge 689 del 1981 che, richiamando anche quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 1306 del Codice Civile, modula gli importi delle sanzioni attribuendo una corresponsabilità in solido al soggetto che, pur senza aver ancora presentato formale opposizione all’ingiunzione di pagamento, si trovi nella condizione di debitore al momento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni volute dalla sentenza del 2014.
Legge
Nella comunicazione del 26 luglio l’Inl richiama quanto previsto proprio dal Codice Civile che dispone che il soggetto eventualmente condebitore possa trarre vantaggio dal un esito di giudizio favorevole ad un altro soggetto colpevole della medesima violazione, anche senza presentando ricorso, ma soltanto se coesistono tre diversi presupposti: non deve essere nel frattempo intervenuto un giudizio diretto con esito sfavorevole, la sentenza di riferimento che prevede la possibilità di estensione non deve essere fondata su motivazioni di carattere personale e, il giudice deve avere avuto la possibilità di valutare tutte le caratteristiche dell’intero rapporto di lavoro che deve essere causalmente e unitario.
In proposito la stessa Corte Suprema si è già espressa in passato con la sentenza n. 276 dell’8 agosto 2013, con la quale si prevede la facoltà per un soggetto condebitore di avvalersi del risultato favorevole di una sentenza già emessa, ma solo nell’ipotesi che “le ragioni che hanno determinato il giudicato più favorevole non siano personali al condebitore diligente e che l’interessato non abbia provveduto al pagamento dell’imposta, consumando così la facoltà di far valere l’eccezione”.
In conseguenza a tale quadro giuridico e normativo l’Ispettorato del lavoro chiarisce che la rideterminazione degli importi relativi alle violazioni derivanti da illeciti sulla disciplina del lavoro, si possa applicare anche al soggetto debitore coobbligato, anche se non ha ancora presentato opposizione all’ ingiunzione di pagamento, qualora il giudizio stabilito nei confronti dell’altro condebitore risulti ancora pendente o la sentenza non risulti ancora passata in giudicato al momento del deposito della sentenza della Corte Costituzionale n. 153 del 10 luglio 2014.
Il chiarimento dell’Inl risulta inoltre confermato dalla recente giurisprudenza che dispone che le sanzioni derivanti dalla violazione della disciplina sull’orario di lavoro possano essere condivise e ripartite su più soggetti distinti, ognuno in considerazione del ruolo assunto nel contratto con il lavoratore, sia in forma diretta che in solido.