Sicurezza sul lavoro: interpello 6/2018
In data 23 luglio 2018 è stato pubblicato il testo del nuovo interpello sulla sicurezza sui luoghi di lavoro in merito agli obblighi di vigilanza delle aziende sull’incolumità dei lavoratori, con particolare riferimento al settore dei trasporti ferroviari e alle misure di vigilanza adottabili in relazione al controllo del personale addetto.
In merito la Commissione ha già ricevuto un recente interpello in data 14 giugno 2014, che richiedeva nello specifico la conformità di particolari dispositivi di vigilanza installati sulle locomotrici, in relazione al lavoro svolto dai macchinisti e con particolare riferimento agli obblighi del Datore di Lavoro in ambito di attività monotone e ripetitive.
Con quest’ultimo interpello il richiedente sposta l’attenzione sulla assunzione di conformità di dispositivi di vigilanza generici, che siano stati preventivamente omologati anche in assenza di criteri oggettivi che abbiano in precedenza individuato le misure di vigilanza poste in essere dall’azienda e rivolte a garantire la possibilità agli organi di vigilanza di verificarne la conformità normativa. Nello specifico caso il richiedente formula l’ipotesi che i dispositivi di vigilanza possano essere considerati conformi rispetto ai requisiti di sicurezza, una volta che siano stati giudicati idonei dal Ministero dei Trasporti e dall’ANSF, o se in alternativa l’azienda ferroviaria sia tenuta invece a identificare e adottare specifiche misure avvalendosi di mezzi, metodi, tecnologie e sistemi, tecnicamente realizzabili, di concezione più moderna, quando questi siano tali da migliorare le condizioni di sicurezza.
Il riscontro della Commissione prende spunto da quanto già emerso in occasione del precedente citato interpello di giugno, in considerazione del presupposto normativo che prevede l’obbligo, anche nel settore ferroviario, per il Datore di Lavoro, di adottare misure di vigilanza rivolte a controllare le condizioni di incolumità del macchinista, secondo il principio di effettività che impone il rispetto delle specifiche disposizioni in materia di vigilanza, salute e sicurezza.
Già in occasione del precedente interpello la risposta della Commissione definiva che il solo parere di conformità emesso da parte del Ministero dei Trasporti, non è di per se sufficiente a garantire che il dispositivi di vigilanza, per quanto omologato, risponda adeguatamente alle necessità di tutelare la sicurezza degli operatori. La tutela della sicurezza deriva infatti dalla specifica valutazione di rischio, finalizzata a individuare le misure di prevenzione, protezione e vigilanza, più adatte a gestire le particolari casistiche individuate per mansione e per tipologia di attività lavorativa. In questa situazione il datore di kavoro avrà quindi cura di valutare la situazione specifica, contestualizzando il dispositivo di vigilanza adottato, e valutando se risponde alle efficacemente alle necessità di tutela dell’incolumità del macchinista.
La risposta della Commissione si conclude con un richiamo all’articolo 15 del D.Lgs 81 e ricorda come sia obbligo del Datore di Lavoro tenere in considerazione nell’ambito della valutazione di rischio, anche gli aspetti connessi al lavoro monotono e ripetitivo, che soprattutto nell’ambito ferroviario e nell’attività del macchinista, può avere un impatto significativo sull’incolumità dell’operatore e quindi necessità di essere opportunamente gestito e vigilato mediante adeguati e idonei dispositivi.